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Cinque udienze sui casi Salernitana – Nocerina, il Dott. Rosati e Hottor conciliano

Cinque prime udienze arbitrali, relative alle sanzioni inflitte per la gara Salernitana – Nocerina, si sono svolte oggi presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. In ogni sessione, su invito del Presidente del Collegio arbitrale, i presenti, hanno ricordato l’ex Presidente del TNAS Alberto de Roberto, recentemente scomparso, con commozione e affettuosa stima.

Nell’udienza tra il Sig. Franco Lepore e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, (Collegio arbitrale: Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Cons. Silvestro Maria Russo e Avv. Gabriella Palmieri) il Presidente del Collegio ha dato atto dell’assenza, senza giustificato motivo, del Cons. Silvestro Maria Russo, arbitro della parte ricorrente, sebbene lo stesso sia stato informato dell’udienza odierna, convocata alle ore 12:15. Il Presidente del Collegio arbitrale ha dato mandato al Segretario del Tribunale di trasmettere il verbale dell’udienza al Cons. Russo.

L’istanza riguarda il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per un anno per la violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, dello stesso CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva in corso.

Il Collegio arbitrale (Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Cinelli e Avv. Enrico De Giovanni) della controversia tra il Sig. Salvatore Fusco e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha esperito il previsto tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso, con esito negativo.

Su istanza delle parti il Collegio ha assegnato un termine alla parte istante per il deposito di eventuali istanze istruttorie e argomentazioni difensive e alla parte intimata per il deposito di repliche e controdeduzioni sulle istanze istruttorie. Il Collegio arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per l’8 settembre 2014, alle ore 15:30, riservandosi in merito alle istanze istruttorie.

L’istanza ha per oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per tre anni e sei mesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 4 e 6 del CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013.

Il Collegio arbitrale (Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Cinelli e Avv. Gabriella Palmieri) della controversia tra il Sig. Gaetano Fontana, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha esperito il previsto tentativo di conciliazione: sentite le parti e preso atto delle loro differenti posizioni, lo ha dichiarato concluso, con esito negativo.

Su istanza delle parti il Collegio arbitrale ha assegnato un termine alla parte istante per il deposito di eventuali istanze istruttorie e argomentazioni difensive e alla parte intimata per il deposito di repliche e controdeduzioni sulle istanze istruttorie. Il Collegio arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per l’8 settembre 2014, alle ore 15, riservandosi in merito alle istanze istruttorie.

L’istanza ha per oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (pubblicato, nel solo dispositivo, nel C.U. n. 205/CGF del 13 febbraio 2014 e nelle motivazioni nel C.U. 256/CGF del 4 aprile 2014, erroneamente datato 4 marzo 2014) con il quale è stato respinto il gravame presentato dal ricorrente avverso il provvedimento emesso in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, per l’effetto, confermata la squalifica per tre anni e sei mesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 4 e 6 del CGS. Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013;

Il Collegio arbitrale (Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Prof. Avv. Maurizio Cinelli e Avv. Gabriella Palmieri) della controversia tra il Dott. Giovanni Rosati, medico sportivo tesserato per la A.S.G. Nocerina Srl, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha esperito il previsto tentativo di conciliazione. Le parti hanno dichiarato di aver conciliato la controversia con riduzione della sanzione da 3 anni e 6 mesi, così come irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale, ad 1 anno e, dunque, fino al 29 gennaio 2015.

Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva in corso.

Il Collegio arbitrale (Avv. Guido Cecinelli, Presidente; Avv. Aurelio Vessichelli e Avv. Gabriella Palmieri) della controversia tra il Sig. Edmunde Etse Hottor, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha esperito il previsto tentativo di conciliazione. Le parti hanno dichiarato di aver conciliato la controversia con riduzione della sanzione da 12 mesi, così come irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale, a 8 mesi e, dunque, fino al 29 settembre 2014.

Al ricorrente fu contestata una condotta capace di alterare il regolare svolgimento della gara Salernitana – Nocerina del 10 novembre 2013, valevole per il Campionato di Prima Divisione, Girone B, stagione sportiva in corso.