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TNAS: Udienza arbitrale Gioadventures G.A.M.E, Leonardi, Biancarosa /FIDAL

3-TNASL’udienza arbitrale per la controversia tra la società A.S.D. Gioadventures G.A.M.E., il Sig. Sebastiano Leonardi, il Sig. Emanuele Biancarosa, nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, si è svolta oggi Roma presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Il Collegio arbitrale ha dato atto che le parti istanti non erano presenti, né personalmente, né tramite il proprio difensore, sebbene a quest’ultimo sia stata notificata la data dell’udienza odierna.

Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Maurizio Benincasa, presidente, Pres. Emidio Frascione e Pres. Bartolomeo Mannasentito), ha preso atto che le parti istanti non erano presenti, né personalmente, né tramite il proprio difensore, sebbene a quest’ultimo sia stata notificata la data dell’udienza , ha rilevato che le parti ricorrenti non hanno provveduto al versamento del fondo spese richiesto entro il termine fissato. Pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice ha diffidato le parti ricorrenti ad adempiere, fissando il termine del 30 giugno 2014. Ai sensi del suddetto articolo, qualora le parti istanti non dovessero corrispondere quanto richiesto entro il termine fissato, il Collegio arbitrale sospenderà il procedimento.

L’istanza riguarda la sentenza della Commissione di Appello Federale (17 aprile 2013, depositata il 28 maggio 2013) con cui è stato respinto l’appello contro la decisione n. 9 del 6/15 novembre 2012 della Commissione Giudicante Nazionale. I ricorrenti sono stati sanzionati in primo grado, rispettivamente, con l’ammenda di € 10.000 a titolo di responsabilità oggettiva (A.S.D. Gioadventures G.A.M.E.) , con la sanzione della radiazione (S. Leonardi) e con l’inibizione a ricoprire cariche sociali o federali per anni tre a decorrere dal 7 novembre 2012, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare di giorni 60 già scontato (E. Biancarosa).

I ricorrenti sono stati deferiti, unitamente ad altri soggetti, alla Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL il 23 luglio 2012 “…per la violazione degli artt. 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, dell’art. 11 del Regolamento Organizzazione e dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia in quanto, al fine di ottenere il tesseramento degli atleti presso la FIDAL, utilizzavano certificazione anagrafica di apparente provenienza del Comune di Catania” che è stato accertato non conforme. “…Gli atleti, ottenuto il tesseramento da parte della FIDAL, prendevano anche parte, per le rispettive società, a manifestazioni di atletica nell’ambito della stagione sportiva 2012.”