Angela Maria Cristina Brescia ricorre contro la FICSF avverso le due gare di squalifica
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla sig.ra Angela Maria Cristina Brescia contro la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per la cassazione della decisione n. 1/2026 della Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello FICSF, pubblicata e comunicata in data 20 marzo 2026, con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo della suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione n. 1/2026 del Tribunale Federale FICSF, depositata in data 6 febbraio 2026, con cui è stata irrogata, a carico della sig.ra Angela Maria Cristina Brescia, la sanzione della squalifica per n. 2 gare.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FICSF, a carico, tra gli altri, della sig.ra Angela Maria Cristina Brescia, per la violazione degli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, del Regolamento di Giustizia e disciplina FICSF, nonché dell’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dalla suddetta ricorrente contro la Giuria ed in particolare nei confronti della Presidente di Giuria della Commissione Tecnica Arbitrale, in occasione della Gara Nazionale Lance a 10 remi, tenutasi, in data 22 giugno 2025, a Molfetta.
La ricorrente, sig.ra Angela Maria Cristina Brescia, chiede al Collegio di Garanzia:
- di accogliere il ricorso per le denunciate violazioni di legge e, per l’effetto, di cassare la decisione C.S.A. 1/2026, RG. C.S.A. 1/2026, R.G. T.F. 1/2025, emessa dalla CFA in data 20 marzo 2026 e pubblicata nella medesima data, nonché di annullare la decisione n. 1/2026 emessa dal Tribunale della FICSF in data 6 febbraio 2026, pubblicata e comunicata in data 7 febbraio 2026, per tutte le ragioni e/o i motivi esposti in narrativa;
- ai sensi dell’art. 62 CGS, di decidere la causa nel merito, qualora non ritenga necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero, ai sensi dell’art. 62 CGS, di rinviare la causa ad altra sezione della CFA FICSF, affinché decida nel merito il reclamo e/o il presente ricorso, accogliendo le conclusioni di merito di cui in narrativa e mandando assolti la ASD Palio di Taranto, nonché la medesima ricorrente, destinatarie dell’atto di deferimento n. 1/FICSF/2025 del 21 novembre 2025, in quanto inesistente e/o infondata l’accusa e comunque perché i fatti di specie non costituiscono illecito sportivo e/o disciplinare a danno dei medesimi e perché i medesimi non hanno commesso alcun fatto addebitato loro nell’atto di deferimento;
- in ogni caso, ai sensi degli artt. 51 e 62 CGS, di trasmettere la denuncia del 14 luglio 2025 e il referto di gara del 22 giugno 2025 alla Procura Federale per la valutazione della condotta arbitrale refertativa della sig.ra Cecilia D’Errico.