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I provvedimenti del TNA in relazione a 4 non tesserati

Il Tribunale Nazionale Antidoping - Prima Sezione, nel procedimento disciplinare a carico di Sandro Lombardi, (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visti gli artt. 2.2, 2.6 delle vigenti Norme Sportive Antidoping, afferma la responsabilità della stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge due anni di inibizione, a decorrere dal 15 giugno 2015 con scadenza al 14 giugno 2017. Condanna altresì Sandro Lombardi al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Antonio Alberti, (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visti gli artt. 2.3 e 4.2 e 6 delle vigenti NSA, afferma la responsabilità della stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge due anni di inibizione, a decorrere dal 15 giugno 2015 con scadenza al 14 giugno 2017. Condanna altresì Antonio Alberti al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS .

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Michele De Santis, (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visti gli artt. 2.2 e 2.6 delle vigenti NSA, afferma la responsabilità della stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge due anni di inibizione, a decorrere dal 15 giugno 2015 con scadenza al 14 giugno 2017. Condanna altresì Michele De Santis al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Mario Angelucci, (soggetto non tesserato per l’Ordinamento Sportivo Italiano), visti gli artt. 2.2  2.6 delle vigenti NSA, afferma la responsabilità della stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge due anni di inibizione, a decorrere dal 15 giugno 2015 con scadenza al 14 giugno 2017. Condanna Mario Angelucci al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS .

 

 

 

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