A.C. Mestre ricorre contro la decisione CSA FIGC che ha disposto la prosecuzione della gara contro il Bassano
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Mestre S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la F.C. Bassano S.S.D. a r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0116/CSA-2024-2025 (Registro procedimento n. 0154/CSA/2024-2025), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 gennaio 2025 e, quanto alle motivazioni, in data 7 febbraio 2025, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dalla F.C. Bassano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, assunta con C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024 (che, in accoglimento del reclamo della A.C. Mestre S.S.D., in relazione alla gara Bassano - Mestre, disputata in data 8 dicembre 2024, aveva inflitto alla F.C. Bassano S.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3) e, per l'effetto, è stata disposta la prosecuzione della gara, a partire dal momento della sospensione, con le medesime sanzioni disciplinari irrogate sul campo dal Direttore di gara prima della sospensione; nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone C, Bassano - Mestre, disputata in data 8 dicembre 2024, sospesa durante il primo tempo in seguito all'infortunio dell'assistente arbitrale.
La ricorrente, A.C. Mestre S.S.D. a r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0116/CSA2024-2025 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC (Registro procedimenti n. 0154/CSA/2024-2025), nonché tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 gennaio 2025 e, quanto alle motivazioni, in data 7 febbraio 2025, con cui è stato accolto il reclamo promosso da F.C. Bassano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale assunta con C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0116/CSA-2024-2025 della Corte Sportiva d’Appello nazionale della FIGC (Registro procedimenti n. 0154/CSA/2024-2025), nonché tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 gennaio 2025 e, quanto alle motivazioni, in data 7 febbraio 2025, con cui è stato accolto il reclamo promosso da F.C. Bassano S.S.D. a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale assunta con C.U. n. 72 del 24 dicembre 2024 e, per l’effetto, di rimettere gli atti alla Corte Sportiva d’Appello per il nuovo esame di merito della fattispecie, in applicazione del principio di diritto che verrà sancito.