A.S.D. Acquacetosa Centro Calcio ricorre contro decisione CSAT CR Lazio LND-FIGC che ha disposto la ripetizione della gara con Fidene A.S.D., valevole per il Campionato Under 16 Regionale
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Acquacetosa Centro Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lazio LND-FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 413 del 16 maggio 2025 e riferita alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 389 del 2 maggio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società Fidene A.S.D., è stata annullata la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 194 SGS dell’11 aprile 2025 (che aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara A.S.D. Acquacetosa Centro Calcio - Fidene A.S.D.), ordinando di ripetere la suddetta gara giocata in data 22 marzo 2025, valevole per il Campionato Under 16 Regionale.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della suddetta gara A.S.D. Acquacetosa Centro Calcio - Fidene A.S.D., disputata in data 22 marzo 2025 e valevole per il Campionato Under 16 Regionale, in ordine all'impiego, tra le fila della ASD Acquacetosa Centro Calcio, di un giocatore con maglia numero 99, non presente in lista di gara.
La ricorrente, A.S.D. Acquacetosa Centro Calcio, chiede al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata ed, in via principale, di dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato; per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale n. 389 del 2 maggio 2025, con ogni conseguente provvedimento utile, anche ai fini della riforma del dispositivo e del ripristino della decisione di primo grado ove più favorevole.