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A.S.D. Ecocity Futsal Genzano ricorre contro decisione CSA FIGC avverso sanzioni irrogate in seguito agli incidenti verificatisi nella gara contro la A.S.D. Fortitudo Pomezia

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano contro la A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Divisione Calcio a Cinque, alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 0162/CSA/2024-2025, depositata e notificata, completa di motivazioni, il 20 marzo 2025, con la quale, in ordine ai due reclami (riuniti) proposti rispettivamente dalla suddetta ricorrente e dalla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 616 del 13 febbraio 2025 (che aveva statuito, a carico di entrambi i menzionati Sodalizi, la punizione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia - A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dell’11 febbraio 2025; aveva comminato, a carico della Fortitudo Pomezia, l’ammenda di € 2.500,00 e, a carico della Ecocity Genzano, l’ammenda di € 500,00, oltre ad ulteriori sanzioni disciplinari), è stato integralmente respinto il gravame della odierna istante, mentre è stato parzialmente accolto quello del club pometino, revocando l’irrogato 0-6 ed infliggendo alla compagine medesima la sola penalizzazione di tre punti in classifica.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia - A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dell’11 febbraio 2025, valevole per il Campionato Nazionale di Serie A Maschile di Calcio a Cinque s.s. 2024/2025, sospesa dall'arbitro successivamente all’abbandono del terreno di gioco da parte della Società Ecocity Genzano in seguito agli incidenti verificatisi nel corso della seconda frazione di gioco.

La ricorrente, A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa:

- di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della CSA FIGC n. 0162/CSA/2024-2025, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 20 marzo 2025, con la quale l’Organo giudicante, nel pronunciarsi in ordine ai due reclami (riuniti) proposti rispettivamente dalla Società genzanese e dalla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 616 del 13 febbraio 2025, che aveva statuito, a carico di entrambi i menzionati Sodalizi, la punizione della perdita, con il punteggio di 0-6, della gara A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 - A.S.D. Ecocity Futsal Genzano dell’11 febbraio 2025, valevole per il Campionato Nazionale di Serie A Maschile di Calcio a Cinque s.s. 2024/2025, oltre ad ulteriori sanzioni disciplinari, ha respinto integralmente il suo gravame, mentre accoglieva parzialmente quello del club pometino, revocando l’irrogato 0-6 ed infliggendo alla compagine medesima la sola penalizzazione di tre punti in classifica;

- per l’effetto, di procedere alla riforma della gravata decisione, secondo quanto previsto dall’art. 62 del CGS CONI, con conseguente annullamento della perdita della gara in oggetto per 0-6 statuita nei suoi confronti e con contestuale reviviscenza di omologa sanzione nei riguardi della A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, in luogo od in aggiunta alla penalizzazione di tre punti in classifica; 

- in via subordinata, di disporre la ripetizione della partita in questione ovvero la prosecuzione della stessa dal momento della sua definitiva interruzione;

- di annullare e/o riformare, altresì, per quanto occorrer possa, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla pronuncia medesima, laddove in qualche modo pregiudizievoli dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

 

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