A.S.D. Jonia Calcio F.C. e M.C. ricorrono contro decisione CFA FIGC che ha confermato sanzioni del Giudice di I grado per fatti relativi a gara Jonia Calcio F.C - Messana 1966 (22/03/2025)
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dal sig. M.C. e dalla A.S.D. Jonia Calcio F.C. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 23-0116-CFA-2025 2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 0382/TFT 15 del 12 febbraio 2026, con cui è stata inflitta, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., la sanzione della penalizzazione di 7 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e nel campionato di competenza, nonché, a carico del sig. M.C., la sanzione della squalifica per 4 anni.
La vicenda trae origine dal deferimento, con atto Prot. n. 14451/145pfi25-26/PM/ff del 1° dicembre 2025, spiccato dalla Procura Federale Interregionale FIGC, a carico del sig. M.C., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Jonia Calcio F.C., per rispondere della violazione degli artt. 4 e 30, comma 1, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, nonché, a carico della A.S.D. Jonia Calcio F.C., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del CGS, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del CGS, in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso della gara Jonia Calcio F.C. - Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il girone C del Campionato Under 17 organizzato dal C.R Sicilia.
I suddetti ricorrenti, A.S.D. Jonia Calcio F.C. e sig. M.C., chiedono al Collegio di Garanzia, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata, con ogni conseguente statuizione di legge.