A.S.D. Marianella ricorre contro decisione CSAT C.R. Campania FIGC-LND che ha confermato omologazione risultato gara con A.S.D. Boys Caivanese - Campionato Promozione - Girone B
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Marianella nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della A.S.D. Boys Caivanese per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC–LND, comunicata, quanto al dispositivo, con C.U. n. 48/CSAT del 18 aprile 2025 e, quanto alle motivazioni, con C.U. n. 49/CSAT del 24 aprile 2025, con la quale, nel respingere il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, di cui al C.U. n. 37/GST del 15 aprile 2025, con la quale era stato omologato il risultato della gara A.S.D. Boys Caivanese - A.S.D. Marianella del 12 aprile 2025 conseguito sul campo.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Boys Caivanese - Marianella, disputata in data 12 aprile 2025 e valevole per il Campionato Promozione campana, Girone B, in ordine all'impiego, tra le fila della A.S.D. Boys Caivanese, del calciatore Vincenzo Masi, asseritamente in posizione irregolare di tesseramento.
La ricorrente, A.S.D. Marianella, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente reclamo:
- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o FIGC – C.R. Campania FIGC - LND, che ha respinto il suo reclamo e, per l’effetto, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo c/o FIGC – C.R. Campania FIGC-LND, adottata con C.U. n. 37/GST del 15 aprile 2025, con cui era stato omologato il risultato della gara A.S.D. Boys Caivanese - A.S.D. Marianella del 12 aprile 2025 e, conseguentemente, di disporre, a carico dell’A.S.D. Boys Caivanese, la sanzione della perdita della gara;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o FIGC – C.R. Campania FIGC - LND, che ha respinto il suo reclamo e, per l’effetto, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo c/o FIGC – C.R. Campania FIGC - LND, adottata con C.U. n. 37/GST del 15 aprile 2025, con cui era stato omologato il risultato della gara A.S.D. Boys Caivanese - A.S.D. Marianella del 12 aprile 2025 e, conseguentemente, di rimettere il procedimento al competente organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.