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Accolto il ricorso di Leonardo Bambini contro FCA - FIGC, dichiarati inammissibili gli altri quattro

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, presieduto dal Presidente Franco Frattini, ha assunto anche le seguenti determinazioni:

 

1) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2021, presentato, in data 26 marzo 2021, dal sig. Andrea Macchetti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’annullamento della decisione n. 84/CFA/2020-2021 dell'11 marzo 2021, assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, con la quale, nel respingere il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale-Sez. Disciplinare della FIGC, depositata in data 27 gennaio 2021, è stata confermata, in capo al medesimo, la sanzione della squalifica di quattro anni per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva); HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

2) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2021, presentato, in data 9 aprile 2021, dal sig. Mirko Garaffoni contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché nei confronti dei sigg. Enrico Cerbella, Claudio Ferrarese, Andrea Macchetti, Sergio Lazzarini, Antonio Aiello, Marco Masi, Leonardo Bambini, Tommaso Volpi, Davide Bianchi, Renato Vagaggini e delle Società USD Levico Terme, ASD Sporting Club Triestina, USD Pianese SSD S.r.l. e la C.S. Scandicci 1908 S.r.l. P.D., avverso la decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC del 10 marzo 2021, pubblicata sul sito internet della FIGC il successivo 11 marzo, con la quale è stato respinto il ricorso della società C.S. Scandicci 1908 S.r.l. avverso la decisione n. 93/TFN - SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare del 27 gennaio 2021, con cui è stata inflitta al ricorrente, sig. Mirko Garaffoni, la sanzione di quattro anni di squalifica per l'infrazione disciplinare di illecito sportivo, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

3) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2021, presentato, in data 9 aprile 2021, dal sig. Leonardo Bambini avverso e per la riforma della decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite del 10 marzo 2021, con motivazione depositata in segreteria l'11 marzo 2021 e notificata al ricorrente via pec in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto istante avverso la decisione n. 93/TFN/SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sezione Disciplinare del 21 gennaio 2021, depositata il 27 gennaio 2021 (che aveva irrogato, a carico del sig. Leonardo Bambini, la sanzione della inibizione per anni uno), è stata rideterminata la sanzione in mesi otto di squalifica, per la violazione dell'art. 7, comma 7, CGS FIGC; PER, L’EFFETTO, HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE; SPESE AL DEFINITIVO;

4) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2021, presentato, in data 9 aprile 2021, dalla C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), nonché nei confronti dei sigg. Enrico Cerbella, Claudio Ferrarese, Andrea Macchetti, Sergio Lazzarini, Antonio Aiello, Marco Masi, Leonardo Bambini, Tommaso Volpi, Davide Bianchi, Renato Vagaggini, Mirko Garaffoni e delle Società USD Levico Terme, ASD Sporting Club Triestina e USD Pianese SSD S.r.l., avverso la decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite del 10 marzo 2021, pubblicata sul sito internet della FIGC il successivo 11 marzo, con la quale è stato respinto il ricorso della società C.S. Scandicci 1908 S.r.l. avverso la decisione n. 93/TFN - SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare del 27 gennaio 2021 e, per l'effetto, è stata confermata, a carico della suddetta ricorrente, la sanzione di due punti di penalizzazione, da scontarsi "nella corrente stagione sportiva", inflitta dal Giudice di primo grado endofederale, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 30, comma 2, del CGS attualmente in vigore), nonché dell'art. 4, comma 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Mirko Garaffoni; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

5) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2021, presentato, in data 12 aprile 2021, dal sig. Antonio Aiello nei confronti della Procura Federale della FIGC, della Procura Generale dello Sport presso il CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, nonché nei confronti dei sigg. Enrico Cerbella, Claudio Ferrarese, Andrea Macchetti, Sergio Lazzarini, Mirko Garaffoni, Marco Masi, Leonardo Bambini, Tommaso Volpi, Davide Bianchi, Renato Vagaggini e delle Società USD Levico Terme, ASD Sporting Club Triestina, USD Pianese SSD S.r.l. e C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica, per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, resa il 10 marzo 2021 e depositata in data 11 marzo 2021, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, è stata confermata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione di quattro anni di squalifica, per l'infrazione disciplinare di illecito sportivo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

 

I suddetti cinque ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva, in quanto vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC.

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