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Anche Vigor Lamezia e Claudio Arpaia ricorrono contro la decisione della Corte Federale di Appello FIGC che ha dichiarato ricevibile il deferimento a loro carico

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto altri due ricorsi avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che si aggiungono a quelli già presentati, in data 15 febbraio u.s., dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l., da Marco Di Chio, dalla società Paganese Calcio 1926 s.r.l. e da Fabrizio Maglia e, nella giornata di ieri, da Cosimo D’Eboli.

Si tratta:

1)      del ricorso presentato da Claudio Arpaia (all’epoca dei fatti Presidente della società Vigor Lamezia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la suddetta decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC con cui era stato dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., rinviando allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di accertare e di dichiarare l'illegittimità della suddetta decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre l'annullamento e/o la riforma della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con conferma della irricevibilità/improcedibilità del deferimento in oggetto, così come disposto nella pronuncia di primo grado federale; chiede, inoltre, di annullare e/o riformare, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione impugnata.

2)      del ricorso presentato dalla società Vigor Lamezia s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la suddetta decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 092/CFA del 19 gennaio u.s., che ha annullato la decisione del Tribunale Federale FIGC, che aveva dichiarato irricevibile il deferimento, adottato dalla Procura Federale, in data 4 agosto u.s., e, per l’effetto, ha rinviato allo stesso Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – per il relativo esame di merito.

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento dei motivi espressi nel ricorso medesimo, di annullare la decisione impugnata e di confermare la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – e, per l’effetto, di essere prosciolta dalle imputazioni ad essa ascritte, adottando tutti i conseguenti provvedimenti.

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