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Andrea Coluccio ricorre contro FIGC e LND avverso decisione CSAT C.R. Calabria LND-FIGC e squalifica fino al 27 ottobre 2026

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Andrea Coluccio contro il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione resa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 pubblicato il 23 luglio 2025, con la quale, a seguito dell’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 62/2025 del 12 maggio/14 luglio 2025, nel conseguente giudizio di rinvio è stata irrogata, a carico del sig. Andrea Coluccio, la squalifica fino al 27 ottobre 2026, in applicazione dell'art. 35, comma 2, del CGS FIGC.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara, tenutasi in data 27 ottobre 2024, tra Stilomonasterace Calcio e Virtus Rosarno, valevole per il Campionato di Promozione presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, in ordine alla condotta asseritamente tenuta, tra gli altri, dal sig. Andrea Coluccio nei confronti dell’assistente dell’arbitro.

Il ricorrente, sig. Andrea Coluccio, chiede al Collegio di Garanzia, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa:

- in via principale, tenuto conto che la squalifica di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024 risulta già scontata (terminata il 30 giugno 2025); del danno che sino ad oggi ha subito nel non poter lavorare né come calciatore né come allenatore; delle tempistiche di risoluzione dei giudizi; nonché, tenuto conto che non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del CGS e, per l’effetto, di accogliere il ricorso presentato avverso la delibera assunta dalla CSAT presso il C.R. Calabria FIGC-LND, di cui al C.U. n. 13 del 23 luglio 2025, e di dichiarare l’applicazione dell’art. 36 del CGS FIGC alla fattispecie in esame, comminando la sanzione di n. 8 giornate di squalifica ovvero nella maggiore o minor misura che si riterrà di giustizia;

- in via subordinata, di accogliere il ricorso e rinviare alla CSA Territoriale presso il C.R. Calabria, con l’indicazione dell’art. 36 del CGS FIGC applicabile al caso in esame, ovvero comunque disponendo i provvedimenti che si ritengono opportuni.

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