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Andrea Coluccio ricorre contro FIGC e LND per squalifica decisa da CSA C. R. Calabria FIGC - LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Andrea Coluccio contro il Comitato Regionale Calabria FIGC – LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. Stilomonasterace Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., di cui al C.U. n. 61 del 31 ottobre 2024 (che aveva inflitto, a carico, tra gli altri, del sig. Andrea Coluccio, la squalifica fino al 31 dicembre 2026), è stata inflitta all'odierno ricorrente la squalifica fino al 30 giugno 2025.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara, tenutasi in data 27 ottobre 2024, tra Stilomonasterace Calcio e Virtus Rosarno, valevole per il Campionato di Promozione presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, in ordine alla condotta asseritamente tenuta, tra gli altri, dal sig. Andrea Coluccio nei confronti dell’assistente dell’arbitro.

Il ricorrente, sig. Andrea Coluccio, chiede al Collegio di Garanzia, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa:

- in via preliminare, di dichiarare nullo il procedimento svolto avanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale C.R. Calabria FIGC - LND, di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, e con esso la sanzione inflitta ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta declaratoria di nullità del procedimento e della relativa sanzione, di disporre l’acquisizione del fascicolo del giudizio svolto davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND, comprensivo delle dichiarazioni rese dai Direttori di Gara alla Corte stessa, e di autorizzare parte ricorrente a svolgere ulteriore attività difensiva alla luce del contenuto di dette dichiarazioni; 

- in via principale, per i motivi esposti in narrativa, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di riformare la decisione assunta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC – LND, con C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, riconducendo la sanzione comminata nei suoi confronti a n. 8 giornate di squalifica, ai sensi dell’art. 36 del CGS FIGC, ovvero la maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia; 

- in via subordinata, di disporre comunque la sospensione della squalifica in attesa dell’accertamento dei fatti da parte della Procura Federale della FIGC.

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