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Andrea Pantano ricorre contro FISE

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Andrea Pantano (tesserato FISE) contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e nei confronti del Presidente Federale Marco Di Paola, del neo eletto Consiglio Federale, nelle persone di Nicola Boscarelli, Ettore Artioli, Grazia Rebagliati Basano, Alvaro Casati, Giulio Panzeri, Luca D’Oria, Maria Grazia Cecchini, di Luigi Favaro, rappresentante dei tecnici, di Luisa Palli, rappresentante dei cavalieri, di Gualtiero Bedini, rappresentante dei proprietari di cavalli, nonché di Ezio Algarotti, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello presso la FISE del 2 ottobre 2020, comunicata via pec al ricorrente il successivo 5 ottobre, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dallo stesso Pantano, mediante il quale veniva contestata la validità delle procedure e/o delle operazioni di accreditamento dei voti e del loro scrutinio; la violazione dei principi di rappresentanza e democrazia assembleare; la nullità, l’illegittimità e/o l’invalidità dell’assemblea elettiva per mancato raggiungimento del quorum previsto in seconda convocazione dallo Statuto federale; la conseguente invalidità delle elezioni del Presidente Federale, del Consiglio Federale, dei rappresentati delle varie categorie, del Presidente del Collegio dei revisori dei conti e della loro proclamazione, con richiesta di annullamento della stessa Assemblea Elettiva, di tutti gli atti da essa prodotti nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, il tutto per la violazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 42 dello Statuto FISE, nonché degli artt. 40, 42, 45 e 46 del Reg. Gen. FISE.

 

Il ricorrente, Pantano, chiede al Collegio di Garanzia di riconoscere:

 

- l’irregolarità e l’invalidità delle procedure seguite dalla Corte Federale d’Appello nel giungere alla decisione impugnata, a seguito di una errata interpretazione dell’art. 48.10 Reg Gen. FISE, in combinato disposto con gli artt. 41.4 e 43.5 dello stesso Regolamento e conseguente violazione e/o falsa applicazione di essi;

 

- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21.6, e 18 punti 4,5 e 8 dello Statuto, nonchè dell’art. 46.2 del Reg. Gen. FISE, per aver inteso far riferimento, per la determinazione del quorum di 1/5 degli aventi diritto al voto in seconda convocazione, ai soli enti affiliati e non anche alle altre categorie parimenti aventi diritto al voto; 

- la violazione degli artt. 18, 19, 21, 22, 42 dello Statuto, nonchè degli artt. 40, 42, 45, 46 del succitato Regolamento; 

- la violazione dei principi di rappresentanza e democrazia assembleare espressi dall’art. 6.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA del CONI. 

E, per l’effetto, di dichiarare: 

- nulla e/o invalida e/o comunque di invalidare e/o annullare l’Assemblea elettiva del 14 settembre 2020, i relativi risultati ed ogni atto ad essa collegato, tanto preliminare che conseguente;

- in subordine, di emanare i principi di diritto o disporre gli ulteriori accertamenti di fatto, così come previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui la Corte Federale d’Appello della FISE, in diversa composizione, dovrà uniformarsi.

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