Andrea Scapuzzi ricorre contro la FIG avverso decisione CFA FIG che ha confermato la sospensione da tutte le cariche in ambito federale e sociale FIG per 18 mesi a suo carico
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Andrea Scapuzzi contro la Federazione Italiana Golf (FIG) e la Procura Federale FIG avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIG CFA n. 2/2026, deliberata in data 3 giugno 2026 e trasmessa in data 15 giugno 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione emessa dal Tribunale Federale FIG n. 1/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026 - P.D. n. 2F/2025 - ha confermato, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione della sospensione da tutte le cariche in ambito federale e delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate e aggregate alla FIG per la durata di 18 mesi, decorrenti dal 14 aprile 2026, data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale.
La vicenda trae origine a seguito delle asserite violazioni degli articoli 2, 13 e 14 del Regolamento di Giustizia FIG in relazione alle disposizioni dello Statuto FIG e del Regolamento Organico FIG in materia di assemblee elettive regionali, per i fatti accertati in sede di assemblee del Comitato Regionale Toscana del 23 novembre 2024.
Il ricorrente – sig. Andrea Scapuzzi – chiede al Collegio di Garanzia:
- In via cautelare preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata decisione CFA FIG n. 2/2026, con immediato effetto e sino alla definizione del presente giudizio, stante il ricorrere del fumus boni iuris e del periculum in mora (danno istituzionale da vacanza dell'organo di controllo, danno da responsabilità solidale, danno reputazionale irreversibile per l'aggravante di falsità documentale);
- in via principale — Motivo I (assorbente) di annullare la decisione CFA FIG n. 2/2026, in quanto ha confermato la decisione TF FIG n. 1/2026 viziata per difetto di terzietà e imparzialità della maggioranza del collegio giudicante— vizio aggravato dalla previa indicazione nominativa di Andrea Scapuzzi nella decisione TF FIG n. 1/2025 —, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 § 1 CEDU e degli artt. 3 e 26 CGS CONI; per l’effetto, di rinviare il procedimento al TF FIG in composizione interamente diversa da quella che ha deliberato le decisioni TF FIG n. 1/2025 e TF FIG n. 1/2026.
- in via subordinata — Motivi II–XI (cumulativi) D.1 — didichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alla funzione di tutela ordinamentale della sospensione, per sopravvenuto esaurimento del bene giuridico tutelato a seguito del completamento del ciclo elettorale del CRT; di annullare la sanzione per tale autonoma ragione (Motivo Aggiuntivo); di annullare la decisione CFA FIG n. 2/2026 per difetto di offensività concreta, violazione del principio di strumentalità delle forme e nullità genetica della procedura (Motivo II); di dichiarare l'assenza dell'elemento soggettivo in capo ad Andrea Scapuzzi, con proscioglimento integrale, in ragione del Decreto commissariale n. 16/2024 come esimente autonoma, della consulenza istituzionale su ogni questione controversa e della correttezza intrinseca di tutte le decisioni adottate (Motivo III); di annullare il veto presidenziale per sviamento di potere e conflitto di interessi strutturale tra Controllato (Presidente FIG) e Controllore (Presidente CRC), con reviviscenza dell'accordo ex art. 70 RG FIG del 13.1.2026 ed applicazione della sanzione dell'ammonizione (Motivo IV); di diichiarare l'illegittimità di tutte le aggravanti applicate ad Andrea Scapuzzi: (a) qualifica di «Presidente del CRT», cessata il 15.10.2024; (b) qualifica di «dirigente federale», ontologicamente inapplicabile al Presidente di un organo di controllo, con conseguente riqualificazione ex art. 14 RG FIG; (c) *double counting* della qualifica soggettiva; (d) aggravante della «falsità del verbale», mai contestata nel deferimento e infondata nel merito; di rideterminare la sanzione al minimo edittale ex art. 14 RG FIG (Motivo V); di annullare la decisione gravata per vizi di motivazione omessa, contraddittoria e apparente (Motivi VI, VII, VIII), con rinvio alla CFA FIG in diversa composizione; di annullare la decisione impugnata per violazione del diritto alla prova e del contraddittorio (Motivo IX), con rinnovo dell'istruttoria e rivalutazione dell'attendibilità del teste Montone alla luce del ruolo di Commissario Straordinario CRT non dichiarato al momento della deposizione; di rideterminare la sanzione al minimo edittale (ammonizione) per manifesta sproporzione (Motivo X), in applicazione dei poteri d'ufficio ex Cass., n. 1818/2025; di applicare il parametro dell'accordo ex art. 70 RG FIG del 13.1.2026, validato dalla PGS CONI, come tetto massimo di proporzionalità; di annullare la decisione per violazione del principio di personalità della responsabilità e di segregazione funzionale (Motivo XI).
- in ogni caso, di dichiarare che la formula apposta dalla CFA FIG nella decisione n. 2/2026 in materia di sinteticità degli atti difensivi è priva di base normativa, è contraddittoria e configura un'indebita pressione processuale nei confronti della difesa; di non computare tale formula nella valutazione di ammissibilità del presente ricorso; di condannare la Procura Federale FIG e la FIG alle spese del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione della tassa di accesso.