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Antonio Aiello ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Antonio Aiello avverso la decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022, che ha dichiarato inammissibile il reclamo dell'odierno ricorrente, con il quale è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), del CGS FIGC, della decisione n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Aiello, la sanzione della squalifica per 4 anni), così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e, in ultima istanza, dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport, in seguito alla violazione, ascritta al ricorrente, dell'art. 7, commi 1 e 2, del previgente Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 7442/1084pf19-20/GC/blp, spiccato, in data 22 dicembre 2021, dalla Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, del ricorrente Antonio Aiello, in seguito ai fatti occorsi in occasione della partita S.S.D Viareggio 2014 a R.L. - ASD Sporting Club Triestina del 3 marzo 2019, valevole per il girone E del Campionato di Serie D, nonché dalla sentenza n. 492/2021 del 15 settembre 2021, resa dal Tribunale di Lucca nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 509/2019 R.G.N.R, con la quale il sig. Antonio Aiello è stato assolto dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto.

Il ricorrente, sig. Antonio Aiello, chiede al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'odierno ricorso e con l'accoglimento dello stesso:

- di accertare e dichiarare la illegittimità e illogicità della decisione n. 0021/CFA-2022-2023 della Corte Federale di Appello della FIGC, resa a Sezioni Unite e depositata in data 1° settembre 2022;

- di accertare e dichiarare l'ammissibilità e fondatezza delle richieste di revisione della decisione di condanna n. 93/TFN-SD 2020-2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, così come confermata dalla decisione n. 084/CFA/2020-2021 della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, e dalla decisione n. 71/2021, emessa, in data 13 maggio 2021, dal Collegio di Garanzia dello Sport e, conseguentemente, di revocare tale provvedimento e di dichiarare l'annullamento della sanzione di anni 4 di squalifica irrogata nei suoi confronti;

- in subordine, di riqualificare la fattispecie in questione, ai sensi dell'art. 30, co. VII, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, applicando il minimo della sanzione.

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