Antonio Luciani ricorre, quale esercente potestà genitoriale, contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha squalificato C.L. per 10 giornate
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dal sig. Antonio Luciani, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della calciatrice minorenne, sig.ra C.L., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento/revoca/riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0075/CFA-2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, il 17 dicembre 2024, e, quanto alla decisione integrale, il 27 dicembre 2024, Reg. proc. n. 0068/ CFA-2024-2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della Procura Federale Interregionale FIGC e, per l’effetto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 20 novembre 2024, che aveva prosciolto la sig.ra C.L. dagli addebiti contestati, è stata irrogata, a carico della medesima sig.ra C.L., la squalifica di 10 giornate effettive di gara.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Pro Venezia - Concordia del 26 maggio 2024, valevole per il girone G del Campionato di Under 15 Regionale Femminile, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dalla sig.ra C.L. nei confronti di una calciatrice avversaria.
Il ricorrente, sig. Antonio Luciani, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della calciatrice minorenne, sig.ra C.L., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare/revocare/riformare la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, I Sezione, n. 0075/CFA-2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, il 17 dicembre 2024, e, quanto alla decisione integrale, il 27 dicembre 2024 (Reg. proc. n. 0068/ CFA-2024-2025) e, per l’effetto, di annullare la sanzione della squalifica di 10 giornate effettive di gara ovvero, in subordine, di rinviare la decisione alla Corte Federale di Appello FIGC per la valutazione/integrazione degli elementi di fatto, anche introdotti da questa difesa e/o al fine di applicare correttamente le norme del C.G.S. in ordine sia al c.d. “standard probatorio” sia all’applicazione delle circostanze attenuanti.