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Antonio Zappi ricorre contro la FIGC per l'inibizione di 13 mesi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi, per l'integrale riforma e conseguente annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del dott. Antonio Zappi, la sanzione di mesi 13 di inibizione; nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso, tra cui il dispositivo emesso dalla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, in data 19 febbraio 2026, notificato in pari data, n. Dispositivo/0102/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026), con cui, all’esito dell’udienza di discussione del ricorso in appello presentato dal sig. Zappi Antonio, così decideva “Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge"; la decisione n. 0143/TFNSD-2024-2025 (Reg. proc. n. 0119/TFNSD/2024-2025), emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, FIGC, a seguito di udienza effettuata in data 12 gennaio 2026, e notificata in data 22 gennaio 2026, con la quale, per le violazioni ascritte al deferito, venivano applicate le seguenti sanzioni: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - al dott. Antonio Zappi, mesi 13 (tredici) di inibizione”; le Ordinanze istruttorie emesse, in sede di udienza del 12 gennaio 2026, da parte del Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui Ordinanza/0026/TFNSD-2025-2026 e l’ordinanza emessa a verbale; il deferimento della Procura Federale FIGC n. Prot. 120 pfi 25-26/GC/blp.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 15 dicembre 2025, dal Procuratore Federale FIGC, nei confronti del dott. Antonio Zappi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico AIA, nonché in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. FIGC n. 268/A del 27 giugno 2024, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere dall'odierno ricorrente, in prossimità della seduta del Comitato nazionale dell’Associazione del 4 luglio 2025, verso alcuni organi tecnici ed altri responsabili regionali.

Il ricorrente, dott. Antonio Zappi, chiede al Collegio di Garanzia, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata:

- in via principale, di cassare, annullare, revocare e dire nulla, senza rinvio, la decisione 0092/CFA-2025-2026 della CFA FIGC, che ha confermato la connessa decisione 0143/TFNSD-2024-2025 di primo grado adottata dal TFN FIGC, da intendersi, per l'effetto, anch'essa impugnata quale atto presupposto, con ogni atto o provvedimento ad essi precedente, consequenziale e connesso, in essi compresa la decisione nel merito sui vizi e gli effetti lamentati in narrativa e, per l’effetto, di annullare la relativa sanzione inflitta di 13 mesi di inibizione;

- in subordine, di annullare e cassare la decisione impugnata della CFA per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché, per l’effetto, di rinviare all'Organo di giustizia sportiva federale ritenuto competente il relativo procedimento, il quale, secondo il principio di diritto che sarà indicato dal Collegio di Garanzia, deve procedere a riformare l'impugnata decisione attraverso il rinnovo della fase istruttoria come richiesta ovvero ordinare di citare in udienza i testimoni sigg. Ciampi, Pizzi ed anche il codeferito sig. Marchesi al fine di ascoltarli in contraddittorio, nonché dettando ogni altra azione utile al fine di rendere legittima la definizione dell’istruttoria e del compendio probatorio garantendo il diritto di difesa;

- in ultimo, in accoglimento del motivo di ricorso in narrativa, di annullare e cassare la decisione impugnata della CFA rispetto alla determinazione e quantificazione della sanzione irrogata e, per l’effetto, di rinviare all'Organo di giustizia sportiva federale competente al fine di riformare in suo favore l'impugnata decisione circa la determinazione della corretta sanzione secondo equità e giustizia, con anche il riconoscimento delle relative circostanze attenuanti;

- nel merito, qualora il Collegio di Garanzia decida di vagliare anche il merito del procedimento, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio e, per l’effetto, di proscioglierlo poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano le fattispecie normative contestate dalla Procura Federale e di revocare e/o annullare le sanzioni.

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