L'ASD CS Locate ricorre contro la FIGC avverso la sconfitta a tavolino contro l'U.S. Cavese comminata dalla CSAT CR Lombardia FIGC-LND
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. C.S. Locate contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e la U.S. Cavese avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 53 dell'11 dicembre 2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 23 ottobre 2025, con cui, in relazione alla gara U.S. Cavese - A.S.D. C.S. Locate del 12 ottobre 2025, in accoglimento del ricorso della U.S. Cavese, è stata comminata, a carico della A.S.D. C.S. Locate, la sanzione sportiva della perdita della suddetta gara per 0-3, ai sensi dell'art. 10 CGS FIGC.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara U.S. Cavese - A.S.D. C.S. Locate, disputata in data 12 ottobre 2025 e valevole per il Campionato Promozione Lombardia, Girone F, in ordine all'asserito mancato impiego nel corso del suddetto incontro, da parte della A.S.D. C.S. Locate, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, di due calciatori appartenenti a specifiche fasce di età, in violazione dell'art. 1 del Regolamento delle Competizioni - Comitato Regionale Lombardia - Stagione Sportiva 2025/2026.
La ricorrente, A.S.D. C.S. Locate, chiede al Collegio di Garanzia:
- di accogliere il presente ricorso;
- di annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND;
- di rinviare la causa al giudice di merito in diversa composizione, disponendo o la rinnovazione dell’istruttoria, o l’audizione del direttore di gara e dell’assistente, o la completa rivalutazione dei fatti.