ASD Ecocity Genzano ricorre contro la FIGC per gli 8 punti di penalizzazione comminati dalla CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall’ASD Ecocity Futsal Genzano nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Federale FIGC, avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello FIGC, sez. I, di cui al C.U. n. 0129/CFA/2025-2026 del 18 maggio 2026, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, emessa e pubblicata con C.U. n. 0235/TFN-SD2025-2026 del 1° maggio 2026, ed in accoglimento del reclamo interposto dal Procuratore Federale – FIGC, è stata irrogata, in capo alla società ricorrente, la sanzione della penalizzazione di punti otto in classifica;
Il procedimento trae origine dagli accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.D. - Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche - in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12 giugno 2025, recante “Adempimenti per l’ammissione al campionato nazionale di Serie A maschile di Calcio a Cinque - Stagione sportiva 2025/2026”. Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al campionato di Serie A 2025/2026 di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto dovuto a giocatori e allenatori tesserati in base ai contratti depositati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.
La ricorrente - ASD Ecocity Futsal Genzano – chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accertare la violazione della normativa tutta richiamata in parte narrativa ai punti II, III, IV e V e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata;
- in via gradata, di accertare la violazione e falsa applicazione della disposizione del comunicato ufficiale n. 1193 in riferimento al quantum sanzionatorio e, per l'effetto, annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale d'Appello, in diversa composizione, affinché la stessa rinnovi la propria valutazione anche alla luce dei principi di diritto stabiliti dal Collegio con la decisione di rimessione.