ASD Femminile Lady Maerne, Maggiolo, Cavasini e Delle Fratte ricorrono contro decisione CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla A.S.D. Femminile Lady Maerne e dai sigg. Italo Maggiolo, Marco Cavasin e Elena Dalle Fratte nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Federale FIGC avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 41-2024/2025, Registro procedimenti n. 36/CFA/2024-2025, pubblicata in data 24 ottobre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND del 17 settembre 2024, di cu al C.U. n. 30 del 18 settembre 2024, stagione sportiva 2024/2025 (che aveva inflitto, a carico del sig. Italo Maggiolo, la sanzione dell'inibizione per 13 mesi; a carico del sig. Marco Cavasin, la sanzione dell'inibizione per 10 mesi; a carico della sig.ra Elena Dalle Fratte, la sanzione della squalifica per 13 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; a carico della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, la sanzione dell'ammenda di € 900,00, più n.13 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile), e, per l'effetto, sono state irrogate, a carico del sig. Italo Maggiolo, la sanzione dell'inibizione per 9 mesi; a carico del sig. Marco Cavasin, la sanzione dell'inibizione per 8 mesi; a carico della sig.ra Elena Dalle Fratte, la sanzione della squalifica per 12 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile; a carico della società A.S.D. Femminile Lady Maerne, la sanzione dell'ammenda di € 900,00, più n. 12 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Eccellenza Femminile.
La vicenda trae origine dall'impiego della sig.ra Elena Dalle Fratte in alcune partite dalle società A.S.D. Femminile Lady Maerne, valevoli per il Campionato di Eccellenza e per la Coppa Italia Veneta di Eccellenza, nonché dal successivo deferimento della Procura Federale della FIGC, spiccato, in data 15 luglio 2024, con atto prot. 1259/879 pfi 23-24/PM/ps, a carico, tra gli altri, del sig. Italo Maggiolo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle NOIF, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; a carico del sig. Marco Cavasin, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF; della sig.ra Elena Dalle Fratte, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle NOIF; della A.S.D. Femminile Lady Maerne, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
I ricorrenti, A.S.D. Femminile Lady Maerne e sigg. Italo Maggiolo, Marco Cavasin e Elena Dalle Fratte, chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via principale, previo accoglimento del ricorso, di annullare e riformare integralmente la decisione della Corte Federale d’Appello n. 41-2024/2025, Registro procedimenti n. 36/CFA/2024- 2025, e, per l’effetto, di rigettare il deferimento della Procura Federale siccome infondato sia in fatto che in diritto e di proscioglierli da ogni addebito disciplinare per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, sempre previo accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello FIGC per nuovo esame e assunzione dei mezzi di prova, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi.