ASD Oratorio Urago Mella ricorre contro decisione CSAT CR Lombardia su squalifica di 10 giornate irrogata al calciatore Pietro Gamalero
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD Oratorio Urago Mella contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Lodrino avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026, pubblicata nella medesima data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 56 del 23 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico del proprio giocatore, sig. Pietro Gamalero, la sanzione di 10 giornate di squalifica.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara ASD AC Lodrino - ASD Oratorio Urago Mella, disputata in data 6 dicembre 2025 e valevole per il Campionato Juniores U19 Reg., Girone E, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal giocatore della ASD Oratorio Urago Mella, sig. Pietro Gamalero, nei confronti di un giocatore avversario.
La ricorrente, ASD Oratorio Urago Mella, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare la decisione della CSAT presso il C.R. Lombardia, dichiarando l'ammissibilità del reclamo originario;
- per l'effetto, di rimettere gli atti alla CSAT affinché decida nel merito della sanzione irrogata al calciatore Pietro Gamalero o, in subordine, di decidere direttamente ai sensi dell’art. 62 del Regolamento del Collegio di Garanzia.