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ASD Valfenera ricorre contro decisione CSAT C.R. Piemonte e Valle d'Aosta FIGC-LND che ha annullato decisione I grado e ha omologato risultato Valfenera-Pecetto

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD Valfenera nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della APD Pecetto avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della società APD Pecetto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 6 febbraio 2025 (che, con riferimento all'incontro del 26 gennaio 2025 Valfenera - Pecetto, aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e irrogato, a carico della APD Pecetto, la sconfitta con il punteggio di 3-0), è stata disposta l'omologazione del risultato della suddetta gara con il punteggio di 0-1, come conseguito sul campo.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Valfenera - Pecetto, disputata in data 26 gennaio 2025, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, in ordine all'impiego, da parte della APD Pecetto, del calciatore Luca Polimeni, in posizione asseritamente irregolare di tesseramento.

La ricorrente, ASD Valfenera, chiede:

- al Presidente del Collegio di Garanzia del CONI, preliminarmente, in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e di conseguenza le statuizioni in esso contenute, facendo rivivere il provvedimento del Giudice Sportivo e così restituendo i tre punti in classifica alla ASD Valfenera; 

- al Collegio di Garanzia, nel merito, di accogliere il ricorso e di annullare la decisione della CSAT presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 marzo 2025 da parte del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC LND, confermando, di conseguenza, la decisione già assunta dal Giudice Sportivo di perdita della gara col risultato di 3 a 0 a danno della APD Pecetto, per violazione dell’art. 10 CGS FIGC.  

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