Seleziona la tua lingua

Image

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ricorre contro U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., FIGC e LNPB avverso decisione CFA FIGC su premio e/o indennizzo relativo ad Andrea Ceresoli

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. contro l'U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), notiziando anche la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione n. 0001/CFA-2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata in data 7 luglio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., è stata riformata la decisione n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del Tribunale Federale Territoriale - Sezione Vertenze Economiche del 4 giugno 2025 (che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., con conferma del provvedimento della LNP Serie B, prot. n. 0009207360/24, concernente il premio e/o indennizzo relativo al calciatore Andrea Ceresoli), e, per l'effetto, è stato annullato il suddetto provvedimento della LNPB.

La vicenda trae origine dagli accordi stipulati tra Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. e U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. relativamente al trasferimento in prestito del calciatore Andrea Ceresoli alla squadra calabrese.

La Società ricorrente, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia: 

- nel merito, in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare l’impugnata decisione/0001/CFA-2025-2026 della CFA FIGC, di cui al Registro procedimenti n. 0128/CFA/2024-2025, comunicata a mezzo PEC (con motivazioni) il 7 luglio 2025, per i motivi di cui in narrativa e/o, per l’effetto, di dichiarare dovuto il premio e/o indennizzo relativo al calciatore Andrea Ceresoli di € 100.000,00 (+IVA), certificato dalla LNP Serie B in favore di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l; 

- in subordine, di accogliere il ricorso e, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli organi di giustizia FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi e/o per escutere le prove per testi così come già formulate in sede di reclamo e riportate in narrativa.

 

Archivio Attività Istituzionali