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Bridge Addaura ASD ricorre contro FIGB per decisione CFA FIGB che ha respinto reclamo su delibera Consiglio Federale relativa a "voti plurimi" in Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Bridge Addaura A.S.D. contro la Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) e nei confronti delle A.S.D. Bridge Breno, A.S.D. Università Del Bridge, A.S.D. Il Bridge, A.S.D. Palcan Bridge, A.S.D. Bridge Bologna Rastignano, A.S.D. Bridge Bologna, A.S.D. Realebridge, A.S.D. Ass.Bridge Pisa, Tennis Club Parioli A.S.D., A.S.D. Bridge Institute 2000, A.S.D. Gli Amici, Sport Club Dil. Rapid, C.Porta Susa A.S.D., A.S.D. Accademia Del Bridge, Tennis Club Genova 1893 A.S.D., Etna Bridge A.S.D., A.S.D. Bridge Pordenone, A.S.D. Bridge Torino e A.S.D. Top One avverso la decisione della Corte Federale di Appello Nazionale della FIGB n. 2/2024 CFA del 31 dicembre 2024, nella parte in cui, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale FIGB n. 10/2024 del 22 dicembre 2024, che ha respinto il ricorso con il quale la medesima Bridge Addaura A.S.D. aveva impugnato la delibera n. 29/2024, adottata dal Consiglio Federale della FIGB in data 15 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre 2024, avente ad oggetto l’assegnazione di “voti plurimi” in vista della Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto FIGB; nonché avverso ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e conseguente.

La ricorrente, Bridge Addaura A.S.D., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare/cautelare, di disporre l’abbreviazione dei termini processuali fino alla metà, ex art. 60, comma 5, CGS CONI, e, in ogni caso, di fissare l’udienza di discussione prima dell’Assemblea Ordinaria Elettiva dell'8 marzo 2025, al fine di definire il presente procedimento antecedentemente a tale data, ovvero, in subordine, di sospendere in via cautelare, anche inaudita altera parte, ex art. 57, comma 2, CGS CONI, la delibera del Consiglio Federale FIGB n. 29/2024 del 15 novembre 2024 e, per l’effetto, di sospendere l’Assemblea Ordinaria Elettiva convocata per l'8 marzo 2025, per tutte le ragioni esposte in narrativa; 

- in via principale, di riformare/annullare la decisione della CFA della FIGB, sentenza n. 2/24 CAF del 31 dicembre 2024, notificata in pari data, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo e secondo grado che qui si riportano integralmente: “Voglia codesto l’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale annullare e/o riformare la delibera n. 29/2024 assunta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, in data 15 novembre 2024 e pubblicata il 18 novembre 2024 nella parte ivi impugnata e, per l’effetto, assegnare alla società Bridge Addaura A.S.D. n. 9 voti plurimi, oltre a quello di base, ovvero il numero di voti plurimi che sarà accertato in corso di causa nonché assumere ogni determinazione connessa e consequenziale ...”; 

- in via istruttoria, si insiste, altresì, nelle richieste istruttorie avanzate in primo ed in secondo grado e, pertanto, di ordinare alla FIGB di esibire ogni documento utile al conteggio dei voti plurimi assegnati con la delibera ivi impugnata.

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