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A.C.D. Campodarsego ricorre contro FIGC per decisione CSA FIGC che ha confermato 0-3 contro S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società A.C.D. Campodarsego nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Società S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sez., n. 141/CSA-2024/2025, Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, in data 17 febbraio 2025 e pubblicata, quanto alle motivazioni, in data 4 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico della medesima ricorrente, la sanzione della perdita della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. con il punteggio di 0-3.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l., valida per la 25ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone C, non disputata a causa dell’irregolarità rilevata dall'arbitro con riferimento all'altezza delle porte del terreno di gioco.

La Società ricorrente, A.C.D. Campodarsego, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, previo accoglimento del ricorso, di annullare e riformare integralmente la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC n. 141-2024/2025, Registro procedimenti n. 196/CSA/2024-2025, e, per l’effetto, di disporre lo svolgimento della partita non disputata A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l., valida per la 25ª giornata del Campionato di Serie D, Girone C, con ogni consequenziale declaratoria;

- in via subordinata, sempre previo accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello FIGC per nuovo esame e assunzione dei mezzi di prova di cui al reclamo depositato in data 7 febbraio 2025, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi.

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