A.C.D. Campodarsego ricorre contro FIGC per decisione CSA FIGC che ha confermato 0-3 contro S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società A.C.D. Campodarsego nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Società S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, III Sez., n. 141/CSA-2024/2025, Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024-2025, comunicata, quanto al dispositivo, in data 17 febbraio 2025 e pubblicata, quanto alle motivazioni, in data 4 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico della medesima ricorrente, la sanzione della perdita della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l. con il punteggio di 0-3.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l., valida per la 25ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone C, non disputata a causa dell’irregolarità rilevata dall'arbitro con riferimento all'altezza delle porte del terreno di gioco.
La Società ricorrente, A.C.D. Campodarsego, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, previo accoglimento del ricorso, di annullare e riformare integralmente la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC n. 141-2024/2025, Registro procedimenti n. 196/CSA/2024-2025, e, per l’effetto, di disporre lo svolgimento della partita non disputata A.C.D. Campodarsego - S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l., valida per la 25ª giornata del Campionato di Serie D, Girone C, con ogni consequenziale declaratoria;
- in via subordinata, sempre previo accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello FIGC per nuovo esame e assunzione dei mezzi di prova di cui al reclamo depositato in data 7 febbraio 2025, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi.