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Celle Verrazze SSD a r.l. ricorre contro FIGC e LND avverso decisione CSA FIGC per la sconfitta a tavolino 0-3 contro Club Milano SSD a r.l.

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Celle Verrazze SSD a r.l. nei confronti del Club Milano SSD a r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), avverso la decisione n. 0044/CSA-2025-2026, Registro procedimenti n. 029/CSA/2025-2026, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, FIGC, notificata in data 6 novembre 2025, a seguito del dispositivo n. 0036/CSA 2025-2026 del 22 ottobre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente, è stata confermata la delibera del Giudice Sportivo della LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 30 settembre 2025, con cui, in accoglimento del reclamo della Club Milano SSD a r.l., con riferimento alla gara Celle Verrazze F.B.C. - Club Milano SSD a r.l., è stata inflitta, a carico della Celle Verrazze SSD a r.l., la punizione della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-3.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Celle Verrazze F.B.C. - Club Milano SSD a r.l., disputata in data 14 settembre 2025 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Girone A, in ordine all’utilizzo in gara, da parte della SSD Celle Verrazze a r.l., del calciatore Andrea Scarf, in asserita posizione irregolare in quanto in corso di squalifica.

La ricorrente, Celle Verrazze SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di riformare/annullare la decisione della CSA della FIGC, pubblicata con C.U. n. 36/CSA del 22 ottobre 2025 (dispositivo) e C.U. n. 44/CSA-2024-2025 del 6 novembre 2025 (motivazioni) e di decidere la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e provvedendo ad omologare il risultato maturato sul campo;

- in via subordinata, di annullare la decisione della CSA della FIGC, pubblicata con C.U. n. 36/CSA del 22 ottobre 2025 (dispositivo) e C.U. n. 44/CSA-2024-2025 del 6 novembre 2025 (motivazioni) e di rinviare alla CSA in diversa composizione, con enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

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