Chiara Desiderio ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC, che ha squalificato D.D.R. per violazione dell’art. 4, c.1, CGS in ordine ai fatti occorsi allenamento under 14
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla sig.ra Chiara Desiderio, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore D. D. R., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e al Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo FIGC - LND, di cui al C.U. n. 31 del 12 ottobre 2024 (che ha dichiarato la nullità della notifica della conclusione delle indagini preliminari della Procura per l’irregolare notifica del relativo avviso a due soggetti poi deferiti e la conseguente nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale del 12 settembre 2024 e del conseguente deferimento dello stesso Tribunale del 13 settembre 2024, disponendo la restituzione degli atti alla Procura), è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del sig. D. D. R., la squalifica per anni 2.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccata dalla Procura Federale Interregionale con atto del 12 settembre 2024, prot. 6580/949 pfi23-24 PM-ag, a carico, tra gli altri, del sig. D. D. R., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai fatti occorsi al termine di una seduta di allenamento della squadra Under 14.
La ricorrente, sig.ra Chiara Desiderio, chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0057/CFA/2024-2025, pubblicata, completa di motivazioni, il 2 dicembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la declaratoria, da parte del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC - LND, di nullità della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura medesima e del conseguente atto di deferimento, relativi al procedimento disciplinare n. 949 pfi 23-24, è stata, inter alia, irrogata al sig. D. D. R. la squalifica per due anni;
- per l'effetto, di disporre l'annullamento e/o la riforma della impugnata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con totale cancellazione della sanzione comminata al sig. D. D. R.;
- in via subordinata, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi.