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Chieti F.C. 1922 ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha irrogato 11 punti di penalizzazione in classifica - Campionato Serie D 2025/2026

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso da parete della società Chieti F.C. 1922 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro la U.S. Recanatese A.S.D., per l’annullamento e la riforma della decisione n./0131/CFA-2025-2026, resa dalla Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., comunicata alla società istante in data 19 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale F.I.G.C. e, in totale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN), è stata irrogata, a carico della Chieti F.C. 1922, la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento interregionale, relativa al mancato adempimento, da parte della società Chieti F.C. 1922 s.r.l., dell’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti i pagamenti dovuti per il calciatore Jacopo Surricchio e gli allenatori Francesco Del Zotti e Paolo D’Ercole, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, in relazione all’iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026. Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026, di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti in favore di calciatori e allenatori tesserati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.

La società ricorrente – Chieti F.C. 1922 s.r.l. – chiede al Collegio di Garanzia:

  • ­in via principale, di dichiarare la violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale LND Serie D 2025/2026 da parte della Corte Federale di Appello FIGC, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta della Corte Federale di Appello FIGC nella  decisione n. 0131/CFA-2025-2026, emessa all’esito del procedimento n. 0168/CFA/2025-2026; per l’effetto, di annullare senza rinvio la decisione della Corte Federale di Appello FIGC decisione n. 0131/CFA-2025-2026, emessa all’esito del procedimento n. 0168/CFA/2025-2026, nella parte in cui ha inflitto alla società sportiva Chieti F.C. 1922 s.r.l. la penalizzazione di 11 punti in classifica nel Campionato di Serie D 2025/2026, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla classifica e agli esiti sportivi.
  • in via subordinata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost.;
  • ancora in via ulteriormente subordinata, ove il Collegio dovesse ritenere comunque sussistenti inadempimenti rilevanti ai sensi del C.U. LND Serie D 2025/2026, si chiede di statuire che la clausola ‘un punto per ogni mensilità non integralmente corrisposta” deve essere interpretata nel senso che la ‘mensilità’ è la mensilità di calendario, e che, per l’effetto, determinare la penalizzazione in 4 punti complessivi, ovvero nella minore misura che il Collegio riterrà di giustizia, con ogni conseguente rettifica della classifica del Campionato di Serie D 2025/2026;
  • in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – riformare in favore della ricorrente l’impugnata decisione.

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