Clara Campese ricorre contro FISE avverso decisione CFA FISE che, nel giudizio di rinvio a seguito della decisione del Collegio di Garanzia, nel respingere il reclamo, ha confermato le sanzioni irrogate in primo grado
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla sig.ra Clara Campese nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Federale della FISE avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, assunta nel giudizio di rinvio scaturente dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 29/2026, resa sul ricorso n. 5/2026, promosso nell’ambito del procedimento R.G. Trib. Fed. – CAF n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024), comunicata, comprensiva di motivazioni, in data 9 luglio 2026, con cui la Corte Federale di Appello FISE, in diversa composizione, ha respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente per la riforma della decisione del Tribunale Federale FISE pubblicata in data 19 settembre 2025, confermandone integralmente il contenuto e il dispositivo e dunque l’irrogazione, nei confronti della sig.ra Clara Campese, della sanzione della sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, VI, VIII, IX, XI, Regolamento di Giustizia FISE, per n. 150 (centocinquanta) giorni, oltre all’ammenda ex art. 6.1, n. III, Regolamento di Giustizia FISE nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FISE, a carico della sig.ra Clara Campese, con atto del 16 aprile 2025, per rispondere della violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, nonché dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, anche in combinato disposto con il Regolamento Generale FISE [Libro II Norme di Amministrazione e Contabilità (artt. 126 e ss.) e Libro III Regolamento Rimborsi Trasferte e Indennità (artt. 171 e ss.)] vigente all’epoca dei fatti contestati, in ordine alle asserite irregolarità amministrative e gestionali nella conduzione del Comitato Regionale FISE Veneto.
La ricorrente, sig.ra Clara Campese, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, 1) previo accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare e riformare integralmente la decisione della CFA FISE del 9 luglio 2026, dichiarando l’estinzione dell’azione disciplinare e del conseguente procedimento, con ogni consequenziale declaratoria; 2) in caso di mancato accoglimento del primo motivo, di accogliere il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, di disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 4654/2026 dinanzi al TAR Lazio;
- in via principale, previo accoglimento del ricorso, di annullare senza rinvio e di riformare integralmente la decisione della CFA FISE del 17 dicembre 2025, emessa nel procedimento di rinvio dal Collegio di Garanzia dello Sport R.G. Trib. Fed. – C.A.F. n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024) e, per l’effetto, di rigettare il deferimento della Procura Federale siccome infondato sia in fatto che in diritto e di proscioglierla da ogni addebito disciplinare per i motivi esposti in narrativa e, in particolare, in ragione dell’assoluta mancata formazione del giudicato in ordine all’accertamento e alla rilevanza disciplinare delle condotte asseritamente poste in essere dall’odierna ricorrente;
- in via subordinata, sempre previo accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla CFA FISE per nuovo esame e assunzione dei mezzi di prova, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi;
- in via istruttoria, di ordinare ai resistenti la produzione di tutti gli atti e relativa documentazione relativi ad entrambi i gradi del procedimento endo-federale.