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Claudio Cavalieri ricorre contro la FIP per l'inibizione di 12 mesi comminata dalla CFA FIP

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Claudio Cavalieri, all’epoca dei fatti allenatore della Fortitudo Messina, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), e nei confronti della sig.ra Patrizia Bragalenti, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIP n. 10, pubblicata con C.U. n. 732 del 13 aprile 2026, che ha respinto il reclamo dei signori Claudio Cavalieri e Patrizia Bracalenti, nonché, occorrendo, per l’annullamento della decisione reclamata del Tribunale Federale Nazionale della FIP n. 36, pubblicata con C.U. n. 466 del 28 gennaio 2026, integralmente confermata dalla Corte Federale d'Appello ed aggravata in peius per il solo ricorrente, sig. Claudio Cavalieri, al quale è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per mesi 12, ovvero fino 14 gennaio 2027, in luogo della sanzione dell’inibizione per mesi 6, sino al 14 luglio 2027, comminata in primo grado. 

La vicenda trae origine dall'attività di indagine svolta dalla Procura Federale, su segnalazione della Segreteria Generale della FIP, che faceva seguito alla comunicazione dei difensori delle parti civili costituite nel procedimento penale aperto presso il Tribunale di Messina per la morte dell'atleta Haitem Fathallah (tesserato della società Fortitudo Messina), avvenuta in data 17 ottobre 2021, durante la gara Dierre Reggio Calabria - Fortitudo Messina, valevole il Campionato di Serie C Gold.

Il ricorrente – sig. Claudio Cavalieri – chiede al collegio di Garanzia:

in via principale: di annullare, con o senza rinvio, per tutti i motivi esplicitati in ricorso, la decisione della Corte Federale d'Appello ivi impugnata, che ha respinto il reclamo presentato dallo stesso sig. Cavalieri, nonché, occorrendo, la decisione di primo grado parimenti impugnata e, per l'effetto, di annullare la sanzione irrogata nei suoi confronti;

in via subordinata: di annullare e/o riformare, la decisione della Corte Federale d'Appello ivi impugnata, che ha respinto il reclamo presentato dallo stesso sig. Cavalieri, nonché, occorrendo, la decisione di primo grado parimenti impugnata, stabilendo che, non essendo stata impugnata la decisione di primo grado da parte della Procura Federale, oltre che per i motivi esplicitati in ricorso, la pena non può essere soggetta a reformatio in peius e, a tal uopo, di rinviare alla Corte Federale d'Appello, in diversa composizione, enunciando i principi di diritto al quale quest'ultima dovrà conformarsi, affinché la stessa valuti l'assoluzione da ogni addebito dell’odierno ricorrente o la riduzione della sanzione al di sotto di mesi 6.

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