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Club Acquatico Pescara SSD a r.l. ricorre contro otto decisioni della CFA FIN che hanno confermato lo svincolo di alcuni atleti

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto otto ricorsi autonomi presentati dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. per impugnare otto decisioni della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN, reiettive dei reclami del medesimo ricorrente avverso i provvedimenti dei Giudici di primo grado, che hanno disposto lo svincolo di alcuni atleti dalla predetta società.

Il primo ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Piersamuele Prosperi, nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 09 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta Piersamuele Prosperi dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3866/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 24/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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Il secondo ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro la sig.ra Iolanda Ferretti, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore sig. S.R., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 08 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta S.R. dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3865/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 23/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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Il terzo ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Alessandro Buccione, nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 07 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta Alessandro Buccione dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3864/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 22/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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Il quarto ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro i sigg. Valerio Gangai e Alessandra De Leonardis, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore F.G., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 02 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta F.G. dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3859/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 17/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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Il quinto ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Lorenzo Farina, nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 11 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta Lorenzo Farina dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3868/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 26/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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Il sesto ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Marco Mosca, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 06 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta T.M. dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3863/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 21/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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Il settimo ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro il sig. Andrea Sargente, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore L.S., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 03 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta L.S. dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3860/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 18/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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L'ottavo ricorso è stato presentato dal Club Acquatico Pescara SSD a r.l. contro i sigg. Valerio Gangai e Alessandra De Leonardis, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore T.G., nonché contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la riforma del provvedimento della Corte Federale di Appello, II Sezione, FIN n. 01 del 20 febbraio 2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, con conferma dello svincolo dell’atleta T.G. dal Club Acquatico Pescara SSD, stabilito, nell'ambito del Procedimento n. 3858/2024, dal Tribunale Federale, II Sezione, FIN con la decisione n. 16/2024 dell'11 dicembre 2024, che, ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. e), Regolamento Organico FIN, ha disposto lo svincolo del predetto atleta dalla CAP, con conseguente facoltà di tesserarsi per altre società.

Il ricorrente, Club Acquatico Pescara SSD a r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- di accertare e dichiarare le violazioni delle norme rappresentate dall’art. 16, punto n. 5, lettera e), del Regolamento Organico della FIN ad opera della Corte Federale di Appello FIN, preso singolarmente e anche in combinato disposto degli artt. 2.11 e 2.3 Normativa Generale affiliazione e tesseramenti FIN, 2024/2025; dall’art. 112 c.p.c.; 

- di accertare e dichiarare l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, così come illustrato in narrativa del presente atto; 

- per l’effetto, di riformare integralmente nel merito la decisione impugnata, rigettando la domanda di svincolo dell’atleta spiegata in primo grado.

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