Daniele Bovolato ricorre contro la Federazione Italiana Rugby avverso la sanzione di 6 mesi di interdizione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Daniele Bovolato contro la Federazione Italiana Rugby (FIR), la Procura Federale FIR, nonché contro la Procura Generale dello Sport, avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby n. 06/s.s.2024-2025, emessa in data 20 giugno 2025 e pubblicata in data 23 giugno 2025, che, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 11/s.s. 2024-2025, emessa in data 6-13 maggio 2025, con la quale è stata inflitta, a carico del sig. Daniele Bovolato, la sanzione disciplinare di mesi 6 di interdizione, per la violazione di cui agli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR.
La vicenda trae origine da alcune dichiarazioni rese dal sig. Daniele Bovolato in occasione dell'udienza dinanzi alla CFA FIR, in data 28 gennaio 2025, in merito al procedimento disciplinare PF 2024/010, nonché dal successivo deferimento spiccato nei suoi confronti in ordine alla violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e degli artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR.
Il ricorrente, sig. Daniele Bovolato, chiede al Collegio di Garanzia, previo accoglimento del ricorso:
- in via principale, di annullare e riformare integralmente la decisione della CFA FIR n. 6/SS2024-2025, pubblicata il 23 giugno 2025 e, per l’effetto, di annullare e riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale n. 11/s.s.2024-2025, emessa in data 6-13 maggio 2025, pubblicata il 23 giugno 2025, nonché di respingere il deferimento della Procura Federale siccome infondato sia in fatto che in diritto e di proscioglierlo da ogni addebito disciplinare per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata ed istruttoria, previo accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello FIR per nuovo esame e assunzione del mezzo di prova indicato, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi, ammettendosi l’audizione quali testi dei componenti della CFA FIR presenti all’udienza del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto il procedimento disciplinare n. PF 2024/010.