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Determinazioni della Quarta Sezione: respinto il ricorso della Sampdoria contro Torino, LNPA-FIGC

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, oggi, al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

  1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2023, presentato, in data 27 ottobre 2023, dal sig. Federico Santi Amantini contro la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) avverso la decisione n. 2/2023, emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIPSAS, in data 26 settembre 2023, nell’ambito del Proc. n. 4/2023, notificata al ricorrente in data 27 settembre 2023 e pubblicata in data 28 settembre 2023, con la quale, in riforma della decisione n. 8/2023 del Tribunale Federale FIPSAS, il ricorrente è stato condannato “alla sospensione dall’attività ex art. 9 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPSAS per complessivi mesi 12 (dodici)”; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E HA RINVIATO ALLA CFA FIPSAS, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE; SPESE AL DEFINITIVO;

  2. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2023, presentato congiuntamente, in data 16 novembre 2023, dalla Società Petrarca Rugby S.r.l. S.S.D. e dalla Società Rugby Rovigo S.S.D. a r.l. per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby n. 1/2023 del 6/16 ottobre 2023, depositata in data 17 ottobre 2023 e notificata il 18 ottobre 2023, con cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto in data 25 settembre 2023 dalle suddette ricorrenti, è stato parzialmente annullato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 20 settembre 2023, Comunicato Amichevole/01/GS (che, in relazione alla partita amichevole disputata in data 15 settembre 2023, Rugby Rovigo Delta S.r.l. SSD - Rugby Petrarca S.r.l. SSD, ha disposto la squalifica di n. 62 giocatori, analiticamente ivi indicati), confermando la squalifica di n. 3 giocatori del Rugby Rovigo (sigg. Duccio Cosi, Facundo Diederich e Casado Sandri Lautaro) e di n. 7 giocatori del Rugby Petrarca (sigg. Damiano Borean, Tommaso Cugini, Samuele Destro, Alessandro Minozzi, Tomas Montilla, Matteomaria Panunzi e Tito Tebaldi), per la violazione dell'art. 27, n. 1, lett. x), del Regolamento di Giustizia, salvo i giocatori Diederich e Panunzi, squalificati per la violazione dell'art. 27, n. 1, lett. k), nella parte in cui detta decisione della Corte Sportiva d'Appello ha confermato le suddette squalifiche; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIR;

  3. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2023, presentato, in data 23 novembre 2023, dalla U.C. Sampdoria S.p.A. contro il Torino F.C. S.p.A., nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto la richiesta di integrale riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, n. 0052/CFA-2023-2024 del 30 ottobre 2023, Registro procedimenti n. 0041/CFA/2023-2024, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente per la riforma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0012/TFNSVE-2023-2024 del 21 settembre 2023, Registro procedimenti n. 0034/TFNSVE/2022-2023, con la quale l'U.C. Sampdoria S.p.A. è stata condannata a corrispondere al Torino F.C. S.p.A. l’importo di euro 328.359,44, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo, con riferimento al Contributo di Solidarietà alla KKS Lech Poznan SA, versato dalla predetta società torinese a seguito del trasferimento, con contratto del 26 agosto 2020, del calciatore Karol Linetty dalla U.C. Sampdoria S.p.A. al Torino F.C. S.p.A.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE TORINO F.C. S.P.A..

  4.  HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2023, presentato congiuntamente, in data 13 dicembre 2023, dalla Città di Varese s.r.l. e dall'avv. Stefano Amirante contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecuzione, del dispositivo n. 0049/CFA/2023-2024 e della decisione n. 0056/CFA-2023-2024 (Registro Procedimenti n. 0049/CFA/2023-2024), emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC e comunicata in data 14 novembre 2023, con la quale, in riforma della decisione n. 0068/ TFNSD-2023-2024 del 9 ottobre 2023, emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale della FIGC e, per l’effetto, sono state irrogate, a carico del sig. Stefano Amirante, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 e, a carico della società SSDARL Città di Varese, la sanzione di punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nella presente stagione sportiva; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente e/o connesso. HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIGC.

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