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Determinazioni delle Sezioni Unite

II Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal cons. Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni.

In particolare, quanto ai ricorsi legati al dissesto finanziario della società Parma Calcio S.p.A. :

- ha accolto il ricorso presentato, in data 8 marzo 2017, dal sig. Maurizio Magri (all'epoca dei fatti, sindaco della società Parma Calcio FC S.p.A.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio u.s., che ha irrogato, a carico del ricorrente, l'inibizione di 6 mesi e l'ammenda pari ad € 15.000,00; per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l’omissione dell’attività di vigilanza di un sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC;

 

- ha accolto il ricorso, presentato congiuntamente, in data 9 marzo 2017, dalla sig.ra Susanna Ghirardi e dal sig. Giovanni Schinelli (all'epoca dei fatti, Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC),avverso la suddetta decisione della Corte Federale d'Appello FIGC che ha irrogato, in capo alla sig.ra Susanna Ghirardi, l'inibizione di 2 anni, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al sig. Giovanni Schinelli l'inibizione di 2 anni, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00; per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali la funzione di un Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC;

 

- ha respinto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, da parte del sig. Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00;

 

- ha respinto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, da parte del sig. Tommaso Ghirardi (all’epoca dei fatti Presidente della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00;

 

- ha accolto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, dal sig. Arturo Balestrieri (all’epoca dei fatti membro del CdA della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione di un anno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00; per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali la funzione di un Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC;

 

Il Collegio, infine, ha accolto il ricorso presentato, in data 23 febbraio, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) e nei confronti del sig. Giovanni Sorrenti (Presidente della ASD Fiorentina Handball) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGH, di cui al C.U. n. 20 del 22 febbraio 2017, con la quale, nel respingere l'appello del sig. Sorrenti e a conferma della decisione del Tribunale Federale FIGH (C.U. n. 14 dell'11.1.2017), è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Sorrenti, l'inibizione fino al 20 aprile 2017, per l'asserita violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, del Regolamento Giustizia e Disciplina e degli artt. 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

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