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Dino Ponchio ricorre contro FIDAL e PF FIDAL avverso decisione CFA FIDAL che ha irrogato, a suo carico, squalifica per 6 mesi

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Dino Ponchio contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nonché contro la Procura Federale FIDAL e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione n. 5 del 30 luglio 2025 resa dalla Corte di Appello Federale FIDAL, nel procedimento 7-8/2025 R.G. Corte Appello Federale, depositata e notificata in data 31 luglio 2025, con la quale, nel trattare i reclami del sig. Dino Ponchio e della Procura Federale FIDAL avverso la decisione n. 11/2025 del Tribunale Federale Nazionale FIDAL del 3 giugno 2025, pubblicata in data 16 giugno 2025 (con cui è stata applicata, a carico del deferito sig. Dino Ponchio, la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi 4), è stato rigettato il reclamo dell'odierno ricorrente ed è stato accolto il primo e terzo (quest'ultimo in parte) motivo del reclamo della Procura Federale FIDAL e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata nella misura di mesi 6 la sanzione della squalifica nei confronti del sig. Dino Ponchio. 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIDAL, in data 25 marzo 2025, a carico del sig. Dino Ponchio, per rispondere della violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL, artt. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con le aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) e g), del Regolamento di Giustizia FIDAL, in ordine ad alcune espressioni contenute in un volume stampato dal suddetto ricorrente e riferite a soggetti operanti, a vario titolo, nell'ordinamento sportivo.

Il ricorrente, sig. Dino Ponchio, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare la nullità della impugnata decisione per violazione degli articoli indicati in narrativa e, per l’effetto, di rinviare il procedimento alla CFA FIDAL, per la rivalutazione del fatto e la rideterminazione della sanzione, enunciando il relativo principio di diritto.

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