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Esito sessione udienze Prima Sezione

COLLEGIO DI GARANZIA

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 86/2023, presentato, in data 14 novembre 2023, dalla sig.ra Cristina Marabese contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FISR, notificata in data 18 ottobre 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 2, emessa il 27 giugno 2023 nel procedimento n. 05/2023 R.G.T.F., notificata con motivazione il 17 luglio 2023, che ha rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Cristina Marabese per l'annullamento, previa sospensione, della delibera del Consiglio Federale del 19 maggio 2023, di ratifica della delibera d’urgenza del Presidente Federale n. 7 del 1° febbraio 2023; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
  1. HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. n. 89/2023, presentato, in data 29 novembre 2023, dalla A.S.D. Fabriano Cerreto nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Marche FIGC-LND, nonché contro l'A.S.D. Barbara Monserra, avverso e per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC-LND n. 4/2023-2024 del 23 ottobre 2023, depositata il 31 ottobre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 78, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S.D. Barbara Monserra avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, di cui al C.U. n. 49 del 27 settembre 2023 (che aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e, per l'effetto, disposto la ripetizione della gara tra la A.S.D. Barbara Monserra e la A.S.D. Fabriano Cerreto), è stato omologato il risultato della predetta gara, così come maturato sul campo; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE N. 4/2023 – 2024 DEL 23 OTTOBRE 2023 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE PRESSO IL C.R. MARCHE FIGC – LND, CONFERMANDO LA DECISIONE DI CUI AL C.U. N. 49 DEL 27 SETTEMBRE 2023, DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL MEDESIMO C.R.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, POSTE A CARICO DELLE PARTI RESISTENTI IN SOLIDO TRA LORO;
  1. HA DCHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. n. 1/2024, presentato, in data 5 gennaio 2024, dalla A.S.D. Sampaolese Calcio nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Marche FIGC - LND e la A.S.D. Falconarese 1919 S.r.l. avverso e per l’annullamento della decisione n. 19-2023/2024 del 4 dicembre 2023, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, depositata il 6 dicembre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 114, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC LND - emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023, con cui, in relazione al ricorso presentato dalla A.S.D. Sampaolese Calcio in riferimento alla gara Falconarese 1919 –  Sampaolese Calcio, disputata in data 21 ottobre 2023 e valevole per il campionato di Prima Categoria, Girone B, era stato deciso “di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0 – Sampaolese Calcio 3” - ripristinando, per l’effetto, il risultato maturato sul campo (Falconarese – Sampaolese 2-1); NULLA PER LE SPESE.

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