Estinta istanza arbitrale della Ares 11 LTD contro Ascoli Calcio 1898 in virtù contratto di mandato per tesseramento giocatore professionistico Aljaz Tavcar
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Gabriella Palmieri, ha assunto un decreto con il quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’estinzione del procedimento relativo all'istanza presentata dalla Ares 11 Ltd. contro l'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. alla luce dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti.
Il Collegio di Garanzia dello Sport aveva ricevuto un'istanza arbitrale presentata ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla Ares 11 Ltd., in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. Andrea Boscolo, contro l' Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, sig. Carlo Neri, in virtù del contratto di "mandato tra società sportiva e agente sportivo", stipulato, in data 14 luglio 2021, tra la Società intimata e la suddetta istante, affinché quest'ultima curasse gli interessi del predetto sodalizio, prestando la sua opera per il tesseramento del giocatore professionistico Aljaz Tavcar.