F.C. Trapani 1905, Valerio Antonini e Vito Giacalone ricorrono avverso la decisione CFA FIGC che ha confermato le sanzioni irrogate in primo grado dal TFN
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini e dal sig. Vito Giacalone contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI e, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025, con cui è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale n. 0215/TFNSD/2024-2025, Registro Procedimenti n. 0209/TFNSD/2024-2025, del 29 maggio/4 giugno 2025, anch'essa oggetto della presente impugnazione, in virtù della quale è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, e, a carico dei sigg. Valerio Antonini e Vito Giacalone, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 ciascuno, nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC, con atto prot. n. 28152/1177p24-25/GC/blp del 22 maggio 2025, a carico del sig. Valerio Antonino, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., e del sig. Vito Giacalone, all'epoca dei fatti procuratore dotato dei poteri di rappresentanza della medesima Società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f) CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, terzo e quarto capoverso, NOIF, per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025; nonché, a carico della Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai suddetti tesserati con poteri di rappresentanza, e, a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31, commi 1, 33, comma 4, lett. d) ed f), CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, terzo e quarto capoverso, NOIF.
I ricorrenti, Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. Valerio Antonini Vito Giacalone, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, previa riforma della decisione impugnata:
- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione della CFA n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025 e, per l'effetto, di essere prosciolti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, con conseguente annullamento integrale della sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 per la Società e della sanzione dell’inibizione di mesi 6 ciascuno per i sigg. Valerio Antonini e Vito Giacalone in proprio;
- in via subordinata, di annullare senza rinvio la decisione della CFA n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025 e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare con rinvio la decisione impugnata, rilevando i profili di violazione dei principi di ragionevolezza e di legittimità indicati in narrativa, in particolare, laddove la CFA non ha ritenuto di avere la facoltà di disporre una sanzione anche inferiore al minimo edittale, alla luce sia della possibilità in astratto di irrogare una sanzione inferiore al minimo, sia della effettiva sussistenza, nel caso di specie, di ragioni valide a giustificare la riduzione della sanzione minima prevista, con specifico riferimento a quanto indicato in narrativa.