F.C. Trapani 1905 S.r.l., Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo ricorrono contro decisione CFA FIGC che ha confermato sanzioni irrogate in primo grado
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato congiuntamente dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio e dal sig. Andrea Oddo in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento, in parte qua, della decisione n. 0108/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e 0142/CFA/2025-20256, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, comunicata in data 3 aprile 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 13 marzo 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 1.500,00; a carico dei sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e l’ammenda di € 1.000,00 ciascuno; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
La vicenda trae origine dal deferimento, con atto Prot. n. 16695/649pf25-26/GC/gb del 3 gennaio 2026, spiccato dal Procuratore Federale FIGC, a carico del sig. Valerio Antonini, all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società, e dei sigg. Vito Giacalone e Andrea Oddo, all'epoca dei fatti procuratori della medesima Società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. c), par. v), punto 1), lett. b) delle NOIF, in ordine ai mancati pagamenti, entro il termine del 16 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati; a carico della Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per rispondere degli atti e dei comportamenti posti in essere dai sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. c), par. v), punto 1), lett. b) delle NOIF, nonché ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. c), CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. c), par. vi), punto 1), lett. b) delle NOIF e ancora ai sensi dell'art. 31, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. c), par. v e vi), punti 4 e 5) delle NOIF.
I suddetti ricorrenti, Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma in parte qua della decisione impugnata:
- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, ex art. 57, comma II, lett. d), CGS CONI, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata in parte qua e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026), fino al passaggio in giudicato della decisione di merito della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Trapani, ovvero, in via subordinata, sino alla trattazione del giudizio di merito già fissato, innanzi alla predetta Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Trapani, all’udienza dell’8 maggio 2026, ovvero, in via ulteriormente subordinata, fino alla definizione del presente giudizio, con conseguente restituzione provvisoria, alla F.C. Trapani 1905 S.r.l., nelle more, di 5 punti in classifica ovvero, in subordine, di 3 punti in classifica;
- in via principale, annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0108/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e 0142/CFA/2025-20256, pubblicata e comunicata in data 3 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026) e, per l'effetto, di proscioglierli dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, con conseguente annullamento integrale della relativa sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 per la Società e della sanzione dell’inibizione e dell’ammenda in favore dei sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo;
- in via subordinata, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0108/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e 0142/CFA/2025-20256, pubblicata e comunicata in data 3 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. n. 0134/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026) e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti, con annullamento parziale della sanzione della penalizzazione e restituzione alla Società di 3 punti in classifica nella corrente stagione sportiva 2025/2026 e proporzionale riduzione della sanzione dell’inibizione e dell’ammenda in favore dei sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0108/CFA-2025 2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e 0142/CFA/2025-20256, pubblicata e comunicata in data 3 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026) e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente gradata e subordinata, di annullare in parte qua e con rinvio la decisione della CFA n. 0108/CFA 2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e 0142/CFA/2025-20256, pubblicata e comunicata in data 3 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026), con rilevazione ed indicazione dei principi di diritto da applicare.