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Fabrizio Arnò ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha dichiarato inammissibile revocazione decisione su sua squalifica

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Fabrizio Arnò contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche alla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, per la integrale riforma e l'annullamento della decisione n. 0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, della Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, resa in data 31 ottobre 2024 e notificata in pari data, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto ricorrente, ex art. 63, comma 1, lett. c) ed e), CGS, per la revocazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 69/CFA/2023-2024 del 27 dicembre 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale, ex art. 102 CGS, è stata riformata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 18 del 28 settembre 2023 (con la quale era stata disposta la riduzione della sanzione della squalifica irrogata nei confronti del sig. Fabrizio Arnò fino al 3 settembre 2024) e, per l'effetto è stata irrogata, a carico del medesimo sig. Fabrizio Arnò, la sanzione della squalifica per anni 4; nonché per l'impugnazione del dispositivo 0042/CFA2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, emesso dalla CFA FIGC all’esito dell’udienza effettuata in data 23 ottobre 2024.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara U.S. Bollatese-Vigni 1967, tenutasi in data 3 settembre 2023, valevole per il Campionato Coppa Lombardia, Terza Categoria, stagione sportiva 2023/2024, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal sig. Fabrizio Arnò nei confronti del direttore di gara.

Il ricorrente, sig. Fabrizio Arnò, chiede al Collegio di Garanzia, riconosciuta la validità e la fondatezza delle eccezioni di cui in atti relativamente alla decisione impugnata ed al relativo svolgimento del procedimento disciplinare impugnatorio, nonché la relativa ammissibilità del presente ricorso, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, di voler riformare integralmente ed annullare i provvedimenti impugnati e, per l’effetto:

- in via principale, di annullare con rinvio l’impugnata decisione n. 0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, rinviando gli atti all’organo di giustizia sportiva federale (FIGC) competente affinché, con diversa composizione, secondo gli invocati principi di diritto ed in accoglimento delle censure mosse, voglia procedere ad ammettere il reclamo per revocazione del provvedimento contestato (emesso a seguito di ricorso, ex art. 102 CGS FIGC, da parte del Presidente Federale, decisione n. 0069/CFA-2023-2024), riconoscendo nei suoi confronti la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con controparte e di riformare in suo favore tutti i gravami impugnati e contestati, previa valutazione delle doglianze nel merito esposte;

- in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione n. 0043/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0039/CFA/2024-2025, e, ritenendo ammissibile il giudizio per revocazione, di accogliere le censure mosse con il presente reclamo avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello Nazionale FIGC, riconoscendo nei suoi confronti la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con controparte e di riformare in suo favore tutti i gravami impugnati e contestati, tra cui la decisione n. 0069/CFA-2023-2024, previa valutazione delle doglianze nel merito esposte e, per l’effetto, di confermare la preliminare decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 del 28 settembre 2023.

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