FCD Pinerolo ricorre contro decisione CSAT C.R. Piemonte e Valle d'Aosta FIGC-LNC che ha confermato omologazione risultato gara Centallo-Pinerolo
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla FCD Pinerolo nei confronti del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della ASD Giovanile Centallo 2006 avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 20 marzo 2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 83 del 27 febbraio 2025, che, con riferimento alla gara del 16 febbraio 2025 Centallo - Pinerolo, ha respinto il ricorso della FCD Pinerolo avverso la regolarità della suddetta partita e ha disposto l'omologazione con il risultato di 2-1 conseguito sul campo.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Centallo - Pinerolo, disputata in data 16 febbraio 2025, valevole per il Campionato Eccellenza, Girone B, in ordine all'asserito mancato impiego di un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in una frazione del suddetto incontro.
La ricorrente, FCD Pinerolo, chiede:
- al Presidente del Collegio di Garanzia del CONI, preliminarmente, in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e le statuizioni in esso contenuto, con ogni consequenziale effetto nelle more del giudizio sulla classifica del Campionato di Eccellenza, Girone B, Piemonte VDA FIGC LND;
- al Collegio di Garanzia, nel merito, di accogliere il ricorso e di annullare la decisione della CSAT presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 20 marzo 2025 da parte del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIGC-LND, sancendo la perdita della gara col risultato di 3 a 0 in suo favore, per la violazione dell’art. 10 CGS FIGC, degli artt. 34 e 34-bis NOIF FIGC, alla luce delle norme regolamentari contenute nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2024 del Comitato Regionale Piemonte VDA FIGC LND.