Federazione Cricket Italiana ricorre avverso decisione CFA FCrI che ha ammesso candidatura sig. Zaryan Arshad ad assemblea elettiva
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Federazione Cricket Italiana (FCrI) contro il sig. Zaryab Arshad per l'annullamento, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva – e/o comunque previa emanazione di idonea misura cautelare – della decisione della Corte Federale d’Appello della FCrI, emessa in data 13 febbraio 2025 e comunicata alle parti in data 14 febbraio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo del sig. Zaryab Arshad, è stata annullata (con riammissione del medesimo quale candidato alla carica di Consigliere Federale per le elezioni del 23 febbraio 2025, tesserato in qualità di atleta e candidato in rappresentanza di un affiliato) la decisione del Tribunale Federale della Federazione Cricket Italiana, comunicata in data 3 febbraio 2025, reiettiva del ricorso del sig. Zaryab Arshad avverso il provvedimento della FCrI di esclusione del ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi all’assemblea elettiva della FCrI per il rinnovo delle cariche federali; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato, antecedente e/o conseguente.
La ricorrente, Federazione Cricket Italiana, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via cautelare, di sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 57, comma 2, CGS CONI la decisione impugnata, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in subordine, nella denegata ipotesi di diniego della sospensione richiesta, di adottare le idonee cautele al fine di non pregiudicare gli interessi lesi e minacciati della Federazione e dei suoi componenti tutti, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- nel merito, di riformare integralmente la decisione impugnata, nelle parti e nei capi impugnati, confermando le diverse statuizioni del Tribunale Federale, nella decisione del 3 febbraio 2025.