Seleziona la tua lingua

Image

Folgore Caratese ricorre contro FIGC e LND per decisione CSA FIGC in merito a episodi accaduti in occasione del match contro C.C. Milano

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Folgore Caratese A.S.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso il dispositivo n. 0156/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 129/CSA/2024-2025, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, il 3 marzo 2025, e le relative motivazioni, notificate in data 18 marzo 2025, con le quali, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024 (che aveva irrogato, a carico della odierna ricorrente, la squalifica del campo di gioco per due giornate, con obbligo di disputare le partite in campo neutro ed a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 4.000,00), è stata rideterminata la sanzione a carico della Folgore Caratese A.S.D. nell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e nell'ammenda di € 5.000,00.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Folgore Caratese A.S.D. - Calcio Club Milano, disputata in data 1° dicembre 2024 e valida per la 16^ giornata del Campionato di Serie D, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere da soggetti riconducibili alla Folgore Caratese A.S.D., nonché da suoi tifosi, nei confronti degli ufficiali di gara e dei tesserati avversari.

La ricorrente, Folgore Caratese A.S.D., chiede: 

- al Presidente del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera d), CGS CONI, di sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato e le sanzioni ivi previste per le ragioni di periculum esposte in ricorso; 

- al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 156/CSA e motivazioni del 18 marzo 2025 e, per l’effetto, di annullare le sanzioni comminate; 

- in subordine, di annullare la decisione impugnata e di applicare la sanzione di cui all’art. 28, comma 4, CGS FIGC e all’art. 8, comma 1, lettera d), CGS FIGC, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 62 CGS CONI; 

- in estremo subordine, di annullare la decisione impugnata e di rinviare alla Corte Sportiva d’Appello perché in applicazione del principio di diritto enunciato da questo Collegio voglia rivalutare i fatti e applicare la conseguente adeguata sanzione.

Archivio Attività Istituzionali