Seleziona la tua lingua

Image

Francesco Ramacciotti ricorre contro CFA FPI che ha respinto ricorso su decisione TFN FPI relativa a sospensione di 180 giorni

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Francesco Ramacciotti contro la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dall'odierno ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica) in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. Ramacciotti, la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico.

La presente controversia trae origine dal provvedimento prot. n. 2357 del 15 dicembre 2025, con il quale il CESAG, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Giudici – Arbitri, ha irrogato, nei confronti del signor Francesco Ramacciotti, la sospensione tecnica dall'attività agonistica per giorni 180 in relazione all'operato arbitrale tenuto nel corso della riunione pugilistica del 6 dicembre 2025 e concernente, tra gli altri, l'incontro tra i pugili professionisti Casella e Oulare.

Il ricorrente – sig. Francesco Ramacciotti – chiede al Collegio d Garanzia, in riforma della decisione impugnata e rilevata la nullità o illegittimità del provvedimento per tutte le doglianze indicate nel ricorso, di annullare con effetto immediato il provvedimento di sospensione allo stesso irrogato dal CESAG.

Archivio Attività Istituzionali