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Frosinone Calcio S.r.l. ricorre per annullamento/revoca decisione CFA FIGC su premi relativi a calciatori Antonelli, Frara e Minotti

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Frosinone Calcio S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 31 luglio 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 5 agosto 2025 (Decisione/0016/CFA-2025-2026), con la quale sono stati parzialmente accolti, con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, i reclami promossi dal Frosinone Calcio S.r.l. avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0028/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, n. 0027/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, e n. 0029/TFNSVE-2024-2025, notificata il 30 giugno 2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, con riferimento ai premi relativi ai calciatori Davide Aldo Antonelli, Mattia Frara e Manuel Ettore Minotti.

La vicenda trae origine da una scrittura privata stipulata, in data 22 settembre 2023, tra Frosinone Calcio S.r.l. e S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra la suddetta ricorrente e l’Accademia per la gestione dell’attività sportiva-agonistica di giovani calciatori, tra i 5 e i 17 anni di età, per la stagione 2023-2024.

La ricorrente, Frosinone Calcio S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso:

-  in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0016/CFA-2025-2026 della CFA FIGC del 5 agosto 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026), emessa in parziale accoglimento dei reclami promossi avverso le decisioni del TFN-SVE n. 0027-28-29/TFNSVE-2024-2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC; 

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0016/CFA2025-2026 della CFA FIGC del 5 agosto 2025, emessa in parziale accoglimento dei reclami promossi avverso le decisioni del TFN-SVE n. 0027-28-29/TFNSVE-2024-2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, e di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.

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