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G. D. F. ricorre avverso decisione CFA FITARCO che ha confermato la sanzione della radiazione

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. G.D.F. nei confronti della Procura Federale FITARCO, nonché nei confronti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), con notifica al sig. M. B. e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FITARCO n. 1/2026 R.G. C.F.A. del 4 marzo 2026, comunicata in data 6 marzo 2026, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata integralmente la decisione n. 1/2026 del Tribunale Federale FITARCO, depositata in data 16 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del sig. G.D.F., la sanzione della radiazione ex art. 63.1, lett. A), Reg. Giustizia; nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 20 ottobre 2025, da parte della Procura Federale FITARCO, a carico del sig. G.D.F., per rispondere della violazione degli artt. 71 e 72 del Reg. di Giustizia, art. 2.1 del Reg. di Giustizia in relazione all’art. 3.16, lett. a), b) e c), e all’art. 3.17 dello Statuto Federale, art. 31, commi 1 e 3, del Reg. Organico, nonché art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, in ordine alle asserite condotte commissive ed omissive permanenti, ascritte al periodo intercorrente tra l’anno 2019 e il 31 marzo 2025.

Il ricorrente, sig. G.D.F., chiede al Collegio di Garanzia, accertata la fondatezza dei motivi di ricorso:

- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione della CFA FITARCO n. 1/2026 del 4 marzo 2026, depositata in data 6 marzo 2026, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, di annullare la sanzione comminata;

- in via subordinata, di annullare la decisione della CFA FITARCO, n. 1/2026 del 4 marzo 2026, depositata in data 6 marzo 2026, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la decisione alla medesima CFA FITARCO, in diversa composizione, la quale dovrà uniformarsi ai/al principio/i di diritto che verrà/verranno resi dal Collegio di Garanzia dello Sport.

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