G.T. ricorre contro la FIGC avverso decisione CFA FIGC per la squalifica di 13 giornate
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. G.T., rappresentato dai sigg. Gianluca Troia e Simona Giorgi, esercenti la responsabilità genitoriale, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0076/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0085/CFA/2025-2026), emessa e notificata il 19 gennaio 2026, con la quale, nel riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 28 novembre 2025 (che aveva prosciolto il sig. G.T. e irrogato ammende alle società A.S.D. W3 Maccarese per euro 600,00 e alla società A.S.D. Anguillara Calcio per euro 500,00), è stato accolto il reclamo della Procura Federale FIGC ed è stata irrogata, a carico del sig. G.T., la squalifica per 13 giornate effettive di gara; a carico della società A.S.D. W3 Maccarese, l'ammenda di euro 1.500,00 e, a carico della società A.S.D. Anguillara Calcio, l'ammenda di euro 1.000,00.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, a carico, tra gli altri, del sig. G.T, dalla Procura Federale FIGC, in ordine alle violazioni contestate al suddetto ricorrente con riferimento ai fatti occorsi in occasione della gara W3 Maccarese–Anguillara Calcio, valevole per il Campionato Under 15 Provinciale, Girone B.
Il ricorrente, sig. G.T., rappresentato dai sigg. Gianluca Troia e Simona Giorgi, esercenti la responsabilità genitoriale, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, in accoglimento dell’istanza, di sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività della decisione della CFA FIGC, completa di motivazioni, n. 0076/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0085/CFA/2025-2026) del 19 gennaio 2026;
- in via principale e nel merito, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di riformare/annullare integralmente la decisione della CFA impugnata senza rinvio e, per l’effetto, di dichiarare il suo proscioglimento da ogni addebito mosso nei suoi confronti;
- ovvero, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di riformare/annullare integralmente la decisione della CFA impugnata e, conseguentemente, di disporre il rinvio alla CFA per l’espletamento di necessari ulteriori accertamenti di fatto – anche mediante l’ammissione e l’espletamento delle richieste istruttorie formulate dal deferito.