Gaetano Palermo e Olimpia Musumeci ricorrono contro FIGC e Procura Federale FIGC avverso decisione CFA FIGC che ha confermato squalifica 4 anni a carico del minore D.P
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dai sigg. Gaetano Palermo e Olimpia Musumeci, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore D.P., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0015/CFA/2025-2026, pubblicata, completa di motivazioni, il 4 agosto 2025 e comunicata il 21 agosto 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 23 giugno 2025, con cui è stata irrogato, a carico del suddetto sig. D.P., la sanzione della squalifica per 4 anni.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIGC a carico, tra gli altri, del sig. D.P., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del CGS FIGC, in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. - U.S.D. Messana 1966 del 22 marzo 2025, valevole per il Campionato di Under 17 regionale, Girone “C”, organizzato dal C.R. Sicilia.
I ricorrenti, sigg. Gaetano Palermo e Olimpia Musumeci, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore D.P., chiedono al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle argomentazioni addotte dai ricorrenti:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della CFA FIGC n. 0015/CFA/2025-2026, pubblicata, completa di motivazioni, il 4 agosto 2025 e comunicata agli odierni istanti il 21 agosto 2025, reiettiva del reclamo proposto dagli stessi avverso la pronuncia del TFN - Sez. Disciplinare n. 0233/TFN-SD/2024-2025 del 23 giugno 2025, anch'essa espressamente impugnata, con la quale l'Organo giudicante aveva, inter alia, irrogato al precitato calciatore sig. D.P. la sanzione della squalifica per quattro anni, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto del 13 giugno 2025 (Prot. n. 30371/946pf24-25/GC/GR/ff) a carico, fra gli altri, dell'atleta medesimo, per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 30, comma 1, del CGS;
- per l'effetto, di disporre l'annullamento e/o la riforma, in parte qua, della gravata decisione, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/od, in ogni caso, connessi alla stessa, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione comminata al sig. D.P.;
- in subordine, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi;
- in via ulteriormente gradata, esclusa la responsabilità del sig. D.P. per illecito sportivo, di limitare la violazione ascrivibile al deferito de quo alla inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 4, comma 1, del CGS, con applicazione nei suoi confronti della punizione minima contemplata dall'art. 9, comma 1, del CGS, da contenersi entro i margini di una lievissima squalifica, o, comunque, di ridimensionare il provvedimento disciplinare in discorso nella diversa misura ritenuta di giustizia.