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Giorgio Maggi ricorre contro FIP e PF FIP per decisione CFA FIP che ha confermato sua inibizione fino al 9 ottobre 2025

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giorgio Maggi contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché contro la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1014 del 16 maggio 2025, Corte Federale di Appello n. 10, comunicata e pubblicata in data 7 luglio 2025, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 822 del 6 maggio 2025, Tribunale Federale n. 49, con la quale è stata applicata, a carico del sig. Giorgio Maggi, la sanzione dell'inibizione per anni 1 e, considerato il c.d. "presofferto", fino al 9 ottobre 2025.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Federale della FIP, a carico del sig. Giorgio Maggi, per la violazione degli artt. 2 e 44 R.G. FIP, in ordine alla gestione dell’affidamento di incarichi ad alcune società per l’ideazione e progettazione di iniziative ed eventi promozionali sul territorio lombardo.

Il ricorrente, sig. Giorgio Maggi, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello della FIP, di cui al C.U. n. 1014 del 16 maggio 2025 – Corte Federale d’Appello n. 10, comunicata al reclamante e pubblicata in data 7 luglio 2025, disponendo il suo proscioglimento.

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